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Rischio vibrazioni: prevenire è meglio che curare
come si valuta il rischio vibrazioni
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Anche il rischio vibrazioni, così come il rischio rumore, vengono considerati dalla normativa rischi fisici e così come tutti gli altri rischi devono accuratamente essere presi in considerazione e valutati correttamente in fase di valutazione dei rischi. E’ importante chiarire fin da subito, che le vibrazioni possono essere trasmesse alla persona in due modi differenti: vibrazioni a corpo intero o vibrazioni mano braccio.
 

Rischio vibrazioni a corpo intero

Per vibrazioni a corpo interno, si intendono quelle meccaniche che, quando vengono trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. Possiamo considerare vibrazioni a corpo intero, quelle che generano le macchine movimento terra, i trattori agricoli, gli autocarri, le autogru e tutti i mezzi di trasporto in genere.

 

Rischio vibrazioni mano braccio

L'esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni mano-braccio, è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano, che con il passare del tempo possono generare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari. Qualche esempio di attrezzature che generano vibrazioni mano braccio, possono essere i tassellatori, i demolitori, trapani, avvitatori, levigatrici, smerigliatrici, decespugliatori e molti altri.

 

Valutazione del rischio vibrazioni

Come prima cosa, è necessario che in fase di valutazione dei rischi, venga definito dal Datore di Lavoro e dalle altre figure coinvolte (RSPP, RLS e Medico Competente), se le attività lavorative aziendali, espongono i lavoratori al rischio vibrazioni; per fare ciò, in una primissima fase, basta conoscere il rischio e i suoi principali modi di manifestazione, precedentemente illustrati. A fronte di ciò, con l’impiego di adeguata strumentazione, si procede nella misurazione della quantità di vibrazioni che vengono trasmesse ai lavoratori, mediante campionamento di tutte le attività lavorative che vengono svolte e stimando il tempo di esposizione dei lavoratori stessi.

Solo a questo punto è possibile accertare la necessità di dotare i lavoratori di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali, che consentono di limitare l’esposizione al rischio vibrazioni, rendendo così il lavoro più sicuro.

Si ricorda infine che, la frequenza con cui è necessario ripetere la valutazione strumentale specifica del rischio è di 4 anni.

 

Limiti di esposizione al rischio vibrazioni

Come tutti i rischi misurabili oggettivamente, anche le vibrazioni hanno dei limiti di esposizione. Questi limiti vengono definiti, in relazione al sistema di trasmissione delle vibrazioni:

Vibrazioni a corpo intero
  • Livello d’azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2 
  • Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,0 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2 
Vibrazioni mano braccio
  • Livello d’azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2 
  • Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2, mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2 .

Per livello di azione, si intende il valore oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti, come l’informazione, per ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.
Per livello limite, invece, si intende il valore oltre il quale l’esposizione è vietata. 

Mentre per A(8), si intende la frequenza di esposizione al rischio riferita alle 8 ore di lavoro, debitamente ponderata.

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