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cse - coordinatore per la sicurezza i fase di esecuzione
cse - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
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chi è il cse e cosa fa

Chi è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione


Come da definizione riportata nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è il "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato".

Va distinto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), anche se i due ruoli possono comunque essere ricoperti anche dalla stessa persona.

La nomina di tale figura, secondo quanto stabilito per legge (art. 90 del D.Lgs. 81/08), è obbligatoria:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
  • nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica azienda, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

 

I suoi compiti sono...

 
  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza;
  • adeguare il PSC e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino eventualmente i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti;
  • segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli articoli 94, 95, 96 e alle prescrizioni del PSC, e proporre eventuali modifiche, revoche e sospensioni;
  • sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 

Requisiti

 

Per poter ricoprire il ruolo di CSP è necessario essere in possesso di:

  • Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali;
  • Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico
  • E' inoltre necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Per avantuali info non esitare a contattarci!
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