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La sicurezza e l'affidabilità dei pontisti, dipende dalla loro formazione
formazione per addetti al montaggio dei ponteggi
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Abbiamo visto in precedenza “come fare per allestire un ponteggio sicuro; ma vediamo quali requisiti devono avare gli addetti al montaggio, alla trasformazione e allo smontaggio dei ponteggi, affinché possano essere idonei allo scopo e sufficientemente preparati per approcciarsi in un’attività tecnica così delicata e pericolosa.

 

Le caratteristiche dei pontisti

I pontisti devono avere delle caratteristiche e dei requisiti ben precisi per poter allestire i ponteggi e nello specifico:

  • devono aver compiuto almeno 18 anni;
  • devono avere un inquadramento ed una mansione specifica (non sono ammessi apprendisti);
  • devo avere un’idoneità sanitaria rilasciata dal Medico Competente aziendale, che preveda l’attività lavorativa di montaggio e smontaggio dei ponteggi;
  • devono aver frequentato un apposito corso di formazione per addetti e/o preposti al montaggio, alla trasformazione e allo smontaggio dei ponteggi;
  • devono possedere ed utilizzare tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari allo scopo (guanti, elmetto con sottogola, indumenti adeguati, scarpe antinfortunistiche e imbrachi);
  • almeno il preposto al montaggio, deve essere in grado di leggere e attuare quanto definito dal Datore di Lavoro all’interno del PIMUS.

 

Contenuti del corso per pontisti

Come tutta la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, anche il corso per pontisti ha un iter e dei contenuti precisi stabiliti dal Testo Unico sulla sicurezza.

Sintetizzando possiamo identificare i seguenti aspetti:

  • per poter allestire un ponteggio, un’azienda deve possedere almeno 3 addetti adeguatamente formati, almeno uno dei quali deve essere un preposto al montaggio;
  • tutti e 3 gli addetti devono aver frequentato un corso iniziale di 28 ore e degli aggiornamenti periodici della durata di di 4 ore, da effettuarsi ogni 4 anni;
  • per lo svolgimento dell’attività di addestramento pratico, il rapporto docenti e partecipanti, non deve essere superiore a 1/5;
  • l’iter formativo completo deve prevedere un Modulo giuridico ‐ normativo della durata di quattro ore, un Modulo tecnico della durata di dieci ore, una prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla), un Modulo pratico della durata di quattordici ore ed una Prova di verifica finale (prova pratica);
  • l’iter formativo di aggiornamento quadriennale deve prevedere contenuti tecnico-pratici per almeno 3 ore delle 4 totali previste;
  • i corsi possono essere organizzati solamente da Strutture Accreditate, Scuole Edili, Organismi Paritetici, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Associazioni Sindacali di settore.
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