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La formazione è la miglior forma di prevenzione
la formazione degli addetti all’utilizzo delle macchine movimento terra (mmt)
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Anche per quanto riguarda le Macchine Movimento Terra (MMT), l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, ha definito la necessità di abilitare tutti gli operatori, definendo però in questo caso alcuni limiti. Ciò non vuol significare che al di sotto delle limitazioni di seguito illustrate, non è necessaria alcuna formazione/addestramento, ma bensì che ciò può avvenire in modo parzialmente diverso rispetto a quanto definito dal predetto Accordo, effettuando una formazione più snella se ritenuta sufficiente (vedi obblighi specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008).

 

Quali sono le Macchine Movimento Terra

“Con il termine macchine movimento terra si indicano i macchinari industriali usati per eseguire tutte le operazioni che richiedono un movimento di terra, ovvero la modellazione dei terreni, generalmente a scopi costruttivi o di gestione del territorio, per la realizzazione di scavi e rilevati.”

Pertanto, vengono considerate MMT:

  1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
  2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
  3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
  4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
  5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

La durata della formazione, è molto variabile in relazione ad ogni tipologia di MMT sopra indicate; la parte teorica ha una durata comune per tutte le tipologie di macchine movimento terra, ed è stata definita in 4 ore, mentre per la parte di addestramento pratico, esistono una serie di variabili.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei soli escavatori idraulici, il modulo di addestramento deve avere una durata di 6 ore, così come per gli escavatori a fune, i caricatori frontali, le terne e gli autoribaltabili a cingoli; è però possibile effettuare un addestramento pratico cumulativo che raggruppa più tipologie, come quello per escavatori + pale + terne che ha una durata di 12 ore.

Tale formazione ha una validità di 5 anni dalla data di emissione dell’attestato e potrà essere rinnovata altri 5 anni, mediante la frequentazione di un corso d’aggiornamento di 4 ore.

L'attività formativa può essere organizzata ed erogata da soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure da soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, nella formazione per le specifiche attrezzature di lavoro entrambi accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009. Oltre a questi, possono erogare la formazione anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, gli ordini o collegi professionali, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici dell’attrezzatura, gli enti bilaterali o le scuole edili.

 

Obblighi e responsabilità

E’ compito del Datore di Lavoro organizzare e formare i propri dipendenti sulla base della mansione di ogni lavoratore, considerando anche la necessità degli stessi di utilizzare macchine ed attrezzature specifiche, come ad esempio le MMT.

E’ pertanto importante sottolineare che, il conducente di una macchina da lavoro, ha una responsabilità civile e penale diretta, in quanto opera in totale autonomia, scegliendo le modalità operative più corrette in relazione alle manovre da eseguire ed è stato specificatamente formato ed addestrato allo scopo; ha inoltre anche l’onere di valutare se l’attrezzatura di lavoro è idonea e sicura allo scopo, prima di utilizzarla.

Altro aspetto importante è quello legato al Datore di Lavoro che utilizza una MMT; la norma prevede che tutti gli utilizzatori dell’attrezzatura di lavoro debbano effettuare la relativa formazione ed il relativo addestramento così come prevede la vigente normativa, compresi i Datori di Lavoro.

 

Curiosità

Di seguito riportiamo stralcio di una sentenza, che vede come protagonista un Datore di Lavoro, che nonostante avesse in dotazione un’attrezzatura di lavoro “a norma” e “certificata” dal costruttore, è stato giudicato colpevole a causa di una sua grossolana mancanza di verifica delle condizioni di sicurezza della macchina stessa.

La sentenza recita: “La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori.” La mancanza di un elemento di protezione evidente, non esonera il Datore di Lavoro alla verifica e alla messa in sicurezza della macchina stessa, senza incorrere in grossolana negligenza.

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