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Il Medico Competente aziendale e la sorveglianza sanitaria
la sorveglianza sanitaria
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E’ un’attività che effettua il Medico Competente aziendale e viene definita come “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”

La sorveglianza sanitaria comporta la partecipazione del medico alla valutazione del rischio, la quale ne è elemento di supporto, e comprende la visita medica, il sopralluogo in azienda almeno una volta all’anno e la programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e monitoraggi biologici). Ha lo scopo principale di valutare la compatibilità tra le condizioni di salute e i compiti svolti dai lavoratori, oltre a quello di individuare gli stati percettivi individuali relativamente ai rischi aziendali e verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione attuate. 

Il protocollo sanitario, è il documento integrativo al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il quale in relazione alle mansioni, prevede le visite mediche da effettuare (i test clinici e gli esami a cui sottoporre i lavoratori), la periodicità delle stesse e l’identificazione dei fattori biologici e di esposizione. 

Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria sono di competenza del Datore di Lavoro (DL), primo responsabile dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro e garante della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

 

La cartella sanitaria

Ogni lavoratore possiede una cartella sanitaria e di rischio, istituita e aggiornata dal Medico Competente, che descrive le condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici effettuati, i livelli di esposizione professionale e il giudizio di idoneità alla mansione. Viene consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro e costituisce la “carta di identità” dal punto di vista della salute in relazione all’attività lavorativa svolta. 

Lo scopo della cartella sanitaria è stabilire lo stato di salute all’assunzione, individuare i fattori che aumentano il rischio, evidenziare le malattie o i sintomi in corso e prevenirne l’insorgenza ed infine prevenire potenziali e future malattie professionali. Nel caso in cui, nonostante sia stato seguito un protocollo di prevenzione ben preciso, dovesse manifestarsi il caso di una malattia professionale, il Medico Competente è in grado di raccogliere la documentazione che “racconta” la storia lavorativa della persona.

 

La visita medica

La visita medica deve essere effettuata al momento dell’assunzione o, nei casi previsti dalla legge (lavoratori apprendisti o minorenni), prima dell’inizio del rapporto di lavoro, per verificare la compatibilità della mansione affidata, e constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro. Deve essere comunque ripetuta periodicamente su parere del Medico Competente, oppure in occasione del cambio di mansione, o su richiesta motivata del lavoratore, o al rientro dopo più di 60 giorni di assenza per motivi di salute. La normativa prevede, a tutela del Datore di Lavoro, che possa anche essere ripetuta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, per accertare che l’attività lavorativa svolta non abbia causato danno al lavoratore.

La periodicità è stabilita dal Medico Competente sulla base della valutazione dei rischi e delle mansioni, anche se la norma delinea alcune limitazioni come quelle per videoterminalisti: per i soggetti con meno di 50 anni deve essere ripetuta entro il quinquennio, mentre per i lavoratori over 50 al massimo ogni 2 anni.  

Le visite mediche nei soggetti con mansioni a rischio serve per constatare eventuali casi di tossicodipendenza e alcoldipendenza. Pertanto i test ematochimici sono obbligatori per chi opera nelle forze armate, nella polizia e nei vigili del fuoco, per gli addetti ai gas tossici, ad esplosivi, a fuochi d’artificio, o ad impianti nucleari, ai lavoratori con mansioni che prevedono l’uso di patente c,d,e, conducenti di navi, aerei, treni, taxi, mezzi di trasporto per merci pericolose, o di macchine movimentazione terra e merci, e agli addetti alla movimentazione di impianti di sollevamento. 

Tra le analisi più diffuse, che vengono effettuate prima del rilascio dell’idoneità sanitarie,  troviamo:

  • audiometria, per monitorare casi di ipoacusia dovuti all’esposizione al rumore;
  • raggi x, in caso di problemi alla colonna vertebrale dovuti alla movimentazione manuale dei carichi; 
  • visite oculistiche nel caso di esposizione per più di 20 ore settimanali ai videoterminali;
  • esami delle urine e del sangue in caso di rischi dovuti all’esposizione ade agenti chimici o biologici; 
  • spirometria per monitorare l’insorgenza di pneumoconicosi e altre malattie dell’apparato respiratorio dovute all’esposizione a polveri.

 

Il giudizio di idoneità

Gli accertamenti sanitari sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica. A tale proposito, il lavoratore può risultare:

  • idoneo;
  • idoneo con prescrizioni, dove il medico fornisce delle limitazioni alla mansione;
  • non idoneo alla mansione specifica, per cui il datore di lavoro deve prevedere al lavoratore un ruolo ed una mansione differente rispetto a quella prevista.

 

Lavoratori autonomi

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, occorre che gli stessi si sottopongano a sorveglianza sanitaria, per lo svolgimento delle mansioni per le quali va accertata l’assenza di condizioni di alcool dipendenza, o la non assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e per lo svolgimento di tutte quelle mansioni che espongono i lavoratori a rischi particolari previsti dalla vigente normativa.

Tra i settori più comuni che espongono i lavoratori a rischio maggiori, troviamo l’edilizia e l’agricoltura.

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