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Il lavoratore autonomo
prestazione di mano d'opera o subappalto?
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Con l’evolversi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e con l’aumento del costo del personale dipendente, è diventata sempre più frequente la mera prestazione di mano d’opera a cura di ditte individuali: ma cerchiamo di capire perché e quali sono i vantaggi.
 

La casistica

Il lavoratore autonomo o ditta individuale è a tutti gli effetti un’azienda, che anziché avere personale dipendente, collaboratori o soci, è composta dal solo titolare, che è l’unica persona autorizzata a lavorare e a generare fatturato mediante l’impiego di propri macchinari e attrezzature.

Stante la premessa, vista la sua totale indipendenza, la sua versatilità ed il suo interesse nel “produrre il più possibile nel minor tempo possibile”, è facile intuire come il lavoratore autonomo si presti ad essere impiegato in modo difforme rispetto alla sua caratteristica “principe”; ma vediamo come.

L’impiego difforme del lavoratore autonomo, può essere sostanzialmente suddiviso in 3 diverse tipologie:

  1. Difformità nell’affidamento dell’appalto: ciò può succedere quando un committente affida l’appalto dei lavori ad una ditta individuale pur sapendo che, vista la tipologia dei lavori affidati, il lavoratore autonomo dovrà necessariamente avvalersi di altro personale (lavoratori autonomi e/o altre ditte).
  2. Mera prestazione di mano d’opera: quando il lavoratore autonomo viene impiegato da un’altra ditta come mero prestatore di lavoro.
  3. Società di fatto: quando alla ditta individuale viene affidato un lavoro in appalto che da solo non sarebbe in grado di portare a termine e, di conseguenza, è costretta a chiamare in suo aiuto altri lavoratori autonomi. 

Per quanto riguarda il punto 1, si ricorda che il committente (o il responsabile dei lavori) “deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all’allegato XVII” del D.Lgs. 81/2008. “In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei Lavoratori Autonomi con gli stessi criteri”.

Questi i criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale dei Lavoratori Autonomi (allegato XVII comma 2):

  • iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • documentazione attestante la conformità delle macchine e attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale usati;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al DM 24 ottobre 2004. 

Per quanto riguarda invece i punti 2 e 3, è importante sottolineare come “il lavoratore autonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attività con vincolo di subordinazione e deve essere regolarmente assunto dall’impresa esecutrice, applicando gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro del proprio personale subordinato. In caso contrario, in cui il lavoratore autonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione, la situazione è irregolare e si individua, ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che assumerà tutti i relativi oneri e responsabilità”.
 

Le conseguenze per l’impiego improprio del lavoratore autonomo

L’utilizzo improprio del lavoratore autonomo, in relazione alla casistica precedentemente illustrata, comporta sanzioni per:

  • il committente o per il responsabile dei lavori e per l’imprenditore nell’ipotesi di contratto d’appalto stipulato senza il possesso dei requisiti-tecnico professionali da parte della ditta appaltatrice;
  • l’imprenditore, nell’ipotesi in cui ha usufruito della mera prestazione di mano d’opera da parte della ditta individuale;
  • i lavoratori autonomi stessi, nell’ipotesi in cui due o più lavoratori autonomi hanno cooperato tra loro, acquisendo le sembianze di una società di fatto. 

 

Qualche consiglio

Prima di intraprendere una delle “strade” clamorosamente errate precedentemente illustrate, è opportuno rivolgersi a persone preparate e competenti in materia, che siano in grado di consigliarvi nel modo più chiaro ed adeguato possibile; a tale scopo vi invitiamo a visitare integralmente il nostro sito e a contattarci senza alcun impegno.

Tendenzialmente e a titolo esemplificativo, possiamo a questo punto identificare alcune opere per cui non risulta possibile che un lavoro autonomo, sia in grado di operare totalmente da solo:

  • costruzione integrale di un edificio;
  • opere strutturali;
  • tinteggiature in grandi quantità e manutenzioni straordinarie di un tetto o di opere rilevanti;
  • lavori di montaggio e smontaggio d’impalcature;
  • lavori edili in genere dove la movimentazione dei materiali e delle attrezzature non può essere effettuata da una persona sola (per peso o dimensioni eccessive per esempio).
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