Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura obbligatoria all’interno di qualsiasi azienda in cui opera più di un lavoratore, deve essere nominato dal Datore di Lavoro e può essere una persona interna all’azienda (il Datore di Lavoro stesso o un suo dipendente), oppure una figura esterna; in ogni caso l’RSPP, deve essere in possesso dei requisiti necessari e deve aver ricevuto un’adeguata formazione specifica.
In quali casi il Datore può svolgere direttamente i compiti dell’RSPP?
Non in tutti i casi il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti dell’RSPP; la norma ammette i seguenti casi:
- industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
- aziende agricole e zootecniche con al massimo 10 dipendenti;
- aziende della pesca che non abbiano più di 20 addetti;
- altre aziende che non superino i 200 lavoratori.
Perché scegliere un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno?
La tendenza di oggi, porta sempre di più i Datori di Lavoro a nominare RSPP esterni. Cercando di capire perché ciò avviene, siamo arrivati alla conclusione che:
- Un tecnico esterno dovrebbe essere un professionista competente, sempre aggiornato e concentrato sulla sua attività prevalente, che è proprio quella dell’RSPP
- Il Datore di Lavoro ha un notevole risparmio di tempo ed energie, che può utilizzare per fare altro
- Un RSPP esterno, a differenza del Datore di Lavoro è in grado di individuare le priorità di intervento, in relazione alla gravità, ai costi ed ai tempi di esecuzione
- L’RSPP esterno fa da supporto continuo nelle decisioni in materia di sicurezza sul lavoro
Quali sono i suoi compiti
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coopera con il Datore di Lavoro in merito a:
a) individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
I requisiti e la formazione di un RSPP
In generale, i requisiti di un RSPP sono:
- Indipendentemente che sia interno o esterno deve possedere conoscenze adeguate in relazione alle attività lavorative e alla tipologia di rischi presenti in azienda.
- Deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione come previsto dalla normativa. Inoltre il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere in possesso di un attestato di frequenza per corsi sulla sicurezza sul lavoro inerenti i concetti di ergonomia, stress lavoro correlato, organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e tecniche di comunicazione aziendale e di relazioni sindacali.
Dal punto di vista formativo invece, tutti gli RSPP devono frequentare un corso iniziale dalla durata variabile in relazione al settore merceologico di appartenenza (variabile da 16 ore a 48 ore per i DL e da 64 ore a 100 ore suddiviso in tre moduli per RSPP esterni, da rinnovare poi ogni 5 anni, oppure ripartendo la durata del rinnovo nei successivi 5 anni).
Sanzioni per la mancata nomina dell’RSPP
La mancata nomina di un RSPP aziendale è punita con un arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro