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Verificare le attrezzature di lavoro, per rendere il lavoro più sicuro
verifiche periodiche attrezzature di lavoro
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Abbiamo già visto in precedenza quali sono le attrezzature da assoggettare a verifica periodica e quali sono le modalità di richiesta delle verifiche. Adesso vediamo quali sono i documenti relativi ad ogni attrezzatura di lavoro, necessari per poter effettuare i successivi controlli periodici.

 

Documentazione relativa alle macchine e attrezzature di lavoro

Prima di poter procedere nell’esecuzione delle verifiche periodiche, in sede di verifica il Datore di Lavoro deve esibire la seguente documentazione:

1a) PRIME Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento

- dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL;

- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto);

  • diagramma delle portate (ove previsto);
  • diagramma dell’area di lavoro (ove previsto);

- manuale di istruzioni per l’uso e registro di controllo.

1b) SUCCESSIVE Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento

- manuale uso;

- registro di controllo;

- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l’attrezzatura, nonché evidenza dell’inoltro all’eventuale noleggiatore (art.72 co.2 D. lgs n.81/2008);

- verbali di verifiche periodiche precedenti;

- libretto delle verifiche ENPI-ISPESL (in originale o copia conforme), ovvero per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità. Inoltre, è importante sottolineare che, per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione (Allegato II del DM 11 aprile 2011).

Per quanto riguarda invece gli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in servizio da oltre 20 anni, è necessario che il DL esibisca una indagine supplementare, effettuata secondo le norme tecniche. Allo scopo un utile strumento di riferimento può essere costituito dalla norma tecnica UNI-ISO 9927-1.

La periodicità di tali verifiche è prevista dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 ed è riportata nella Tabella 1.

2a) PRIME Verifiche Periodiche per le attrezzature a pressione

- libretto delle verifiche/omologazione ANCC/ISPESL/INAIL (in originale o copia conforme), ovvero, per le attrezzature provviste di marcatura CE (Direttiva PED ai sensi del D. Lgs 93/2000), copia della dichiarazione di conformità;

- manuale d’uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l’attrezzatura a pressione;

- registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi/controllo previsti dal costruttore (per i Generatori di Vapore d’acqua, fornire anche i controlli dei parametri chimico/fisici sull’acqua di alimento/caldaia) così come previsto dall’art. 71, comma 9, D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

- copia dei rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche decennali di integrità (spessimetrie, ecc.) o anche a seguito di specifiche richieste/disposizioni di approfondimenti tecnici;

- anche in questo caso il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi/attrezzature necessarie per l’esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione.

2b) SUCCESSIVE Verifiche Periodiche per le attrezzature a pressione

Oltre alla documentazione di cui sopra:

- verbali di verifiche periodiche precedenti [comprese: 1) schede tecniche prima verifica periodica ISPESL/INAIL, ai sensi dell’all.to IV del D.M. 11 aprile 2011; 2) verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall’art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329, ove richiesto].

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