E’ da oggi, 15 ottobre 2021, che ogni Datore di Lavoro ha il compito di controllare che i propri lavoratori siano in possesso del Green Pass; vista la confusione e la cattiva informazione che dilaga, abbiamo deciso di fare un pò di chiarezza.
Il controllo dei Green Pass, deve avvenire da parte del Datore di Lavoro, oppure da uno o più delegati (tale delega deve essere formalizzata) tramite apposita App “VerificaC19”; l’esito di tale verifica può essere positivo (“schermata verde”), oppure negativo (“schermata rossa”). In questo ultimo caso il lavoratore non potrà accedere al Luogo di Lavoro; l’esito positivo, lo si potrà riscontrare solo nel caso in cui la persona controllata sia stata vaccinata, oppure sia in possesso di tampone in corso di validità (il Green Pass da tampone antigienico ha una valenza di 48 ore, mentre quello molecolare di 72 ore).
Esistono dei casi di “non idoneità temporanea”, cioè quelli a cui non è possibile somministrare il vaccino per motivi di salute o perché in possesso di un numero di anticorpi troppo elevato; in questi casi, il lavoratore è comunque in possesso della “Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2” rilasciata dal medico del centro vaccinale di riferimento. In questi casi, purtroppo, l’App di verifica dei Green Pass indica erroneamente un esito negativo, al quale però sarà possibile derogare mediante l’esibizione della Certificazione di Esenzione.
In mancanza di Green Pass, il lavoratore deve essere sospeso dal lavoro; tale sospensione prevede il blocco totale dello stipendio, tredicesima, quattordicesima, del TFR, delle ferie e del versamento dei contributi ai fini pensionistici.
A differenza dell’ambito pubblico per cui la sospensione del lavoratore è immediata, nelle aziende private con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro, solo dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni e rinnovabile per una sola volta.
In caso di violazione delle disposizioni, la sanzione amministrativa prevista è stabilita da euro 600,00 a euro 1.500,00 per il lavoratore e da euro 400,00 a euro 1.000,00 per il datore di lavoro.
Le sanzioni sono inflitte dal Prefetto; i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione hanno l’obbligo di trasmettere allo stesso gli atti relativi alla violazione.
A differenza di quanto spesso erroneamente pubblicizzato, occorre precisare che:
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