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Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

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Il Piano Operativo di Sicurezza, è un documento che il datore di lavoro deve redigere specificatamente per ogni cantiere ed ha lo scopo di analizzare dettagliatamente tutti i rischi a cui vengono esposti i propri lavoratori durante l’esecuzione delle lavorazioni, da eseguirsi solo ed esclusivamente in quello specifico contesto.

Il POS deve essere redatto da tutte le ditte che intervengono in un cantiere e che all’interno di esso svolgono la loro attività (esempio imprese edili, falegnami, idraulici, giardinieri, ecc…), ad eccezione delle ditte individuali, cioè quelle ditte composte da un solo lavoratore.

 

Quali sono i contenuti minimi del POS

Non c’è nulla da inventare, i contenuti minimi del POS sono quelli definiti dal Testo Unico sulla Sicurezza, identificati nell’Allegato XV: se all’interno del documento, manca anche solo uno degli aspetti definiti dalla normativa, il POS risulta non idoneo.

Può accadere che durante l’esecuzione delle opere, si rendano necessarie nuove lavorazioni inizialmente non previste; in questi casi occorre aggiornare anche il POS redatto inizialmente.

Il documento predisposto, deve poi essere custodito costantemente in cantiere e deve essere a disposizione del Coordinatore della Sicurezza e degli organi di vigilanza. Il POS, può essere presentato in forma cartacea oppure in formato digitale; per questo ultimo aspetto, non c'è cosa migliore che affidarsi alla esclusiva Applicazione Bellero, che consente di gestire "la carta" con un "Click" e averla sempre a portata di mano, dimenticandosi così delle onerose e fastiodiose sanzioni.

 

Alcune particolarità

Sono assoggettate all’obbligo di redigere il POS, anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili, come ad esempio la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa. Effettuare una fornitura, con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice, che va ben oltre la semplice fornitura dei materiali e delle attrezzature (attività invece non soggetta alla redazione del POS, in quanto il carico e scarico dei materiali è a carico di ditte già operanti in cantiere).

 

Sanzioni

L’unico responsabile per la mancata redazione del POS è il datore di lavoro, per il quale è previsto:

  • arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro, ai sensi del Art. 96, comma 1. Lettera g) e Art. 159, comma 1