Sono “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento” [cfr.Direttiva 2006/42/CE].
I cassoni e i contenitori metallici non essendo ne’ accessori di sollevamento, ne’ accessori di imbracatura non possono essere considerati compresi nel campo di applicazione della direttive macchine.
I rischi derivanti da un utilizzo non corretto degli accessori di sollevamento, possono provocare gravi incidenti e possono essere così sintetizzati:
Le principali criticità riscontrate durante le attività ispettive in Regione Lombardia, riguardano:
Gli accessori di sollevamento utilizzati devono essere appropriati in funzione dei carichi da movimentare ovvero devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dal fabbricate.
Se il gancio non è allineato con il centro di gravità (baricentro), una volta sollevato, il carico ruota pregiudicando la stabilità dello stesso e della macchina.
In aggiunta alla posizione del baricentro un’altra variabile fondamentale che deve essere nota prima di iniziare le operazioni di sollevamento è la massa del carico da sollevare.
Quali sono le indicazioni che troviamo sugli accessori di sollevamento?
Gli accessori di sollevamento, devono recare le seguenti indicazioni:
E’ fondamentale, ai fini della stabilità del carico, verificare che i punti di ancoraggio degli accessori di sollevamento, siano idonei e resistenti alle sollecitazioni indotte durante le operazioni di sollevamento.
Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza; le stesse, devono essere corredate, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione e siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo previsto.
Le risultanze dei controlli, ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti, devono essere conservate per almeno tre anni.
I controlli devono essere eseguiti da “persona competente” e cioè “persona designata istruita correttamente, qualificata per conoscenza ed esperienza pratica, che ha ricevuto le istruzioni necessarie per eseguire le prove e gli esami richiesti (punto 3.15 norma UNI EN 1492-1).