Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Alidlà degli specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.
Parola del Garante per la protezione dei dati personali.
Questo, a partire da un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato a causa di un reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato perennemente controllato nel tempo. L’amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.
Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa una decina di anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr.
Le leggi in materia di protezione dei dati, e della privacy in generale, sono molteplici nella vita privata... ancor di più sul lavoro.
Contattaci per gestire nella maniera migliore la tua privacy sul luogo di lavoro!