E’ una figura obbligatoria nominata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori nei casi previsti dalla vigente normativa e ha il compito, durante la fase di progettazione di un’opera, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il PSC è un documento contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, la stima dei costi della sicurezza, le misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese e dei lavoratori autonomi, la previsione delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva, i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera, una planimetria di layout con indicate tutte le caratteristiche delle aree di cantiere ed infine un fascicolo tecnico della manutenzione da effettuarsi in seguito alla consegna dell’opera.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), viene nominato dal Committente dell’opera, il quale è anche il Responsabile dei Lavori, salvo eventuale nomina facoltativa ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti.
Il CSP deve essere nominato nei casi previsti dalla vigente normativa, sotto schematizzati:
E’ inutile negarlo, ma il punto di partenza che regola la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è l’obbligatorietà.
A fronte di ciò però, diventa importante “sfruttare” al massimo le potenzialità di questa figura, al fine di non trovarsi in pericolose e spiacevoli situazioni durante l’esecuzione dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, è semplicemente il progetto della sicurezza di un intervento, totalmente equiparabile al progetto architettonico: così come in fase esecutiva si seguono le indicazioni del progetto architettonico, allo stesso modo ci si deve approcciare con la sicurezza, seguendo le indicazioni del PSC.
Il PSC, inoltre, riporta indicazioni utili che possono migliorare il progetto o comunque modificare il progetto architettonico e deve pertanto essere visto come supporto alla progettazione e non un ostacolo!!
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 €
Articolo 157, comma 1, lettera a)