Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura obbligatoria nelle aziende, è il portavoce per conto degli altri dipendenti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
E’ la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’RLS è nominato dagli altri lavoratori (o delle rappresentanze sindacali aziendali) e possiede una formazione specifica, accompagnata da corsi di aggiornamento annuali.
- accedere ai locali aziendali in cui si svolgono i lavori;
- essere consultato in modo preventivo e tempestivo riguardo a valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda;
- essere consultato per designare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- essere consultato in merito all'organizzazione della formazione per l'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- restare in contatto con i servizi di vigilanza;
- promuovere l'elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
- fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro (e i mezzi impiegati per attuarle) non siano idonee.
La durata minima dei corsi di formazione per RLS è di 32 ore per quello iniziale, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda.
Annualmente il Rappresentante dei lavoratori è tenuto a frequentare anche dei corsi di aggiornamento:
- per aziende tra 15 e 50 dipendenti: minimo 4 ore all'anno;
- per aziende con più di 50 dipendenti: minimo 8 ore all’anno.