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I dispositivi di protezione individuali (DPI)

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Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata da una persona allo scopo di proteggersi contro i rischi per la salute. Sono considerati DPI anche tutte le attrezzature finalizzate a proteggere chi svolge lavori con pericolo di caduta dall'alto (imbracature di sicurezza), ma non i mezzi tecnici per il salvataggio di persone da situazioni pericolose (ad es. attrezzature di sollevamento).

 

Tipologie di DPI

I DPI, in base al grado di protezione che offrono, sono suddivisi in tre categorie.

DPI di Prima Categoria

DPI semplici che proteggono da rischi minimi e la cui efficacia può essere giudicata direttamente dall'utilizzatore (agenti meccanici con effetti superficiali, agenti atmosferici non eccezionali, né estremi, prodotti per la pulizia poco aggressivi, raggi solari, oggetti caldi con temperature inferiori a 50 °C, urti e vibrazioni lievi). Fra questi figurano ad esempio occhiali da sole per uso privato e guanti per lavori di giardinaggio.

Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.

DPI Seconda Categoria

Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III. Fra questi figurano ad esempio gli occhiali di protezione, i dispositivi di protezione dell'udito, del piede e antitaglio e i caschi.

Per tale categoria è previsto che fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto, sarà quindi l’Organismo Notificato a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.

DPI di Terza Categoria

I DPI appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a proteggere da rischi mortali, dove per essi si intende anche le conseguenze sul lungo termine che un’esposizione a tali pericoli può avere, come per esempio l’esposizione all’amianto, che di per sé, nella giornata lavorativa, non porta ad alcun problema ma sul lungo termine ha avuto e ha conseguenze nefaste.

Fra tali dispositivi rientrano tutti pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta, per tali strumenti il produttore oltre a dover far sì che il dispositivo superi la verifica di cui alla seconda categoria deve anche adottare un sistema di controllo qualità che certifichi e consenta un monitoraggio del prodotto stesso, quindi nella marcature dello strumento, accanto alla sigla CE, sarà presente il codice identificativo del sistema qualità stesso, per esempio: CE 0075. 

Oltre alle categorie sopra illustrate, i Dispositivi di Protezione Individuale si distinguono in base alla parte del corpo o all’apparato che vanno a proteggere. A fronte di ciò abbiamo:

    •    DPI per le vie respiratorie

    •    DPI per la protezione degli arti superiori e inferiori

    •    DPI per la protezione degli occhi, udito

    •    DPI per proteggere il capo

    •    DPI per il corpo e la pelle

    •    DPI per la protezione dalle cadute dall’alto
 


Quando vanno utilizzati i DPI?

Nella sostanza i DPI vanno usati solo se nel luogo di lavoro non sia possibile adottare misure per la salute e sicurezza più robuste ed efficaci nell’abbassare il grado del rischio assegnato alla mansione stessa.

L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata impossibilità di adottare misure idonee allo scopo; inoltre, è compito del datore di lavoro scegliere i DPI da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute dei suoi collaboratori, oltre che per se stesso naturalmente.

 

Etichettatura e requisiti minimi dei DPI

Un dispositivo di protezione individuale deve possedere tutte le seguenti caratteristiche strutturali: comfort, ergonomia, innocuità e solidità, e tutti devono rispondere perfettamente agli stress test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro.

In Italia questo controllo di conformità alla legislazione europea è in carico al Ministero del Lavoro a quello dello Sviluppo Economico che operano con i rispettivi organi ispettivi.

Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e non può mancare di queste informazioni:

    •    nome del produttore

    •    codice prodotto

    •    certificazione (marchio CE)

    •    classe di protezione

    •    norma EN di riferimento

A corredo di quanto sopra descritto, tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, la quale è a sua volta normata per i contenuti dalla direttiva 89/686/CEE recepita in Italia nel 1992 con il D. Lgs. 475 e successive modifiche del D. Lgs. 10/97.

Nelle nota, fra le altre cose, devono essere presenti le istruzioni per il deposito dello strumento, quelle relative al modo d’uso, alla pulizia e manutenzione dello stesso, nonché la data di scadenza.

 

Obblighi del Datore di Lavoro e dei lavoratori

Sia il datore di lavoro, che i lavoratori hanno delle precise direttive imposte dalla vigente normativa, in merito ai DPI:

  • il datore di lavoro o il dirigente, deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali (sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ora, con il D.Lgs. 81/08, il medico competente), pena la sanzione alternativa dell’arresto da 2 a 4 mesi o della ammenda da € 1.500 a € 6.000;
  • i lavoratori, oltre ad avere l’obbligo di utilizzare correttamente i DPI forniti in relazione ai lavori da eseguire, hanno anche il divieto di modificarli e/o manometterli a loro piacimento, oltre al fatto di avere l’obbligo di segnalare al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti o rotture dei DPI forniti. Contrariamente a quello che si pensa, anche i lavoratori possono essere sanzionati da un minimo di € 50 ad un massimo di € 600, sulla base dell’entità dell’infrazione rilevata.