Con l’emanazione dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, sono state individuate e definite le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria un’abilitazione specifica per tutti gli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008); tra le attrezzature coinvolte in tale accordo, troviamo anche i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.
In commercio esistono diversi tipi di carrelli elevatori e per ogni tipologia di carrello esiste una formazione specifica ben precisa.
Le tipologie sono le seguenti:
La durata della prima formazione, per ogni tipologia di carrello elevatore sopra illustrate, è di 12 ore, di cui 8 di teoria e 4 di addestramento pratico.
E’ possibile effettuare un’unica formazione per due o tre tipologie di carrelli elevatori, mantenendo come parte teorica le 8 ore, ma effettuando un addestramento pratico con tutte le due o le tre tipologie di carrello. Nel caso in cui si erogasse la formazione per tutte e tre le tipologie, la parte pratica di addestramento può essere ridotta ad 8 ore al posto delle 12 ore previste.
Tale formazione ha una validità di 5 anni dalla data di emissione dell’attestato e potrà essere rinnovata altri 5 anni, mediante la frequentazione di un corso d’aggiornamento di 4 ore.
L'attività formativa può essere organizzata ed erogata da soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure da soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, nella formazione per le specifiche attrezzature di lavoro entrambi accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009. Oltre a questi, possono erogare la formazione anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, gli ordini o collegi professionali, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici dell’attrezzatura, gli enti bilaterali o le scuole edili.
E’ compito del Datore di Lavoro organizzare e formare i propri dipendenti sulla base della mansione di ogni lavoratore, considerando anche la necessità degli stessi di utilizzare macchine ed attrezzature specifiche, come ad esempio il carrello elevatore.
E’ pertanto importante sottolineare che, il carrellista ha una responsabilità civile e penale diretta, in quanto opera in totale autonomia, scegliendo le modalità operative più corrette in relazione alle manovre da eseguire ed è stato specificatamente formato ed addestrato allo scopo; ha inoltre anche l’onere di valutare se l’attrezzatura di lavoro è idonea e sicura allo scopo, prima di utilizzarla.
Altro aspetto importante è quello legato al Datore di Lavoro che utilizza il carrello elevatore; la norma prevede che tutti gli utilizzatori dell’attrezzatura di lavoro debbano effettuare la relativa formazione ed il relativo addestramento così come prevede la vigente normativa, compresi i Datori di Lavoro.
Di seguito riportiamo due curiosità che possono fare la differenza sull’utilizzo dei carrelli elevatori:
1) La nuova tecnologia agli ioni di litio, concepita dal più importante marchio di carrelli elevatori esistenti sul mercato, ha consentito di migliorare significativamente le prestazioni dei carrelli; in più, non avendo dalle batterie fuoriuscite di gas e di acidi, non sono necessari costosi sistemi di aspirazione nei locali di stazionamento e utilizzo. Queste batterie possono essere definite intelligenti perché in grado di comunicare con il carrello ed il caricabatteria, non necessitano di manutenzione né di sostituzioni, i tempi di ricarica sono molto veloci e grazie alle ricariche intermedie si può raggiungere un utilizzo quasi continuo. Il risultato di tutte queste caratteristiche è un’elevata efficienza energetica.
2) Il 14 gennaio 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto un decreto attuativo con il quale viene modificato l’art. 114 comma 2 del codice della strada, che vietava la viabilità pubblica ai carrelli elevatori decretando che:
“I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aereoportuali, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.”
Tale decreto attua le disposizioni prese nell’ambito della Legge 145 del 23 dicembre 2013, andando a ripristinare quanto previsto dal vecchio decreto del 1989 sugli attraversamenti saltuari, eliminando quindi l’obbligo di immatricolazione dei carrelli elevatori.
I carrelli elevatori devono comunque rispettare tutte le disposizioni previste dall’articolo 114 comma 1, il quale decreta che ogni carrello deve essere equipaggiato di: