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E’ obbligatorio consegnare gli attestati ai lavoratori?

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Ancora oggi si nota una certa confusione in merito alla proprietà degli attestati di formazione. Sappiamo ormai bene, che è un obbligo del datore di lavoro formare, informare ed addestrare i propri lavoratori durante l'orario di lavoro e a proprie spese; ma se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro, gli attestati di formazione rimangono al datore di lavoro o devono essere consegnati al lavoratore dimissionario? È ormai da sempre che imputiamo la proprietà degli attestati di formazione ai lavoratori, ma dove sta scritto questo aspetto? Ne siamo così sicuri? 

 

La proprietà degli attestati di formazione

Formalmente e a chiare lettere, non compare in nessuna delle normative vigenti che l'attestato di formazione è di proprietà del lavoratore e debba per forza essere a lui consegnato; vediamo allora da dove può essere scaturita questa affermazione:

  • nell'anno 2008 esisteva una normativa che prevedeva uno strumento denominato “libretto formativo del cittadino”, nel quale dovevano essere inseriti tutti i corsi di formazione legati ad ogni singolo individuo. A fronte di ciò, aveva poco senso lasciare al lavoratore gli attestati dei corsi svolti in quanto sarebbero stati disponibili all'interno del libretto formativo del cittadino ed infatti anche con l'emanazione del testo unico sulla sicurezza non è stato previsto tale obbligo da parte del datore di lavoro.
  • Nei successivi accordi Stato Regioni, troviamo indicazioni sommarie in relazione alla potenziale consegna degli attestati lavoratori, che risultano semplicemente dei consigli a farlo, per consentire ai lavoratori di poter usufruire dei crediti formativi.
  • Anche la normativa sulla privacy, non consente di fare molta chiarezza su questa tematica; si potrebbe sostenere che per un concetto di custodia non obbligatoria di un dato, l'attestato venga consegnato al lavoratore, anziché distrutto al termine del rapporto di lavoro.

Il buon senso è ancora il sistema più idoneo per interpretare qualsiasi normativa in logica bonaria: il datore di lavoro ha comunque finanziato la formazione, ha pagato le ore impiegate dal lavoratore per effettuare la formazione e al momento della cessazione del rapporto di lavoro ha poco senso trattenere l'attestato che a quel punto diventa totalmente inutile.