Ancora oggi si nota una certa confusione in merito alla proprietà degli attestati di formazione. Sappiamo ormai bene, che è un obbligo del datore di lavoro formare, informare ed addestrare i propri lavoratori durante l'orario di lavoro e a proprie spese; ma se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro, gli attestati di formazione rimangono al datore di lavoro o devono essere consegnati al lavoratore dimissionario? È ormai da sempre che imputiamo la proprietà degli attestati di formazione ai lavoratori, ma dove sta scritto questo aspetto? Ne siamo così sicuri?
Formalmente e a chiare lettere, non compare in nessuna delle normative vigenti che l'attestato di formazione è di proprietà del lavoratore e debba per forza essere a lui consegnato; vediamo allora da dove può essere scaturita questa affermazione:
Il buon senso è ancora il sistema più idoneo per interpretare qualsiasi normativa in logica bonaria: il datore di lavoro ha comunque finanziato la formazione, ha pagato le ore impiegate dal lavoratore per effettuare la formazione e al momento della cessazione del rapporto di lavoro ha poco senso trattenere l'attestato che a quel punto diventa totalmente inutile.