Con l’evolversi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e con l’aumento del costo del personale dipendente, è diventata sempre più frequente la mera prestazione di mano d’opera a cura di ditte individuali: ma cerchiamo di capire perché e quali sono i vantaggi.
Il lavoratore autonomo o ditta individuale è a tutti gli effetti un’azienda, che anziché avere personale dipendente, collaboratori o soci, è composta dal solo titolare, che è l’unica persona autorizzata a lavorare e a generare fatturato mediante l’impiego di propri macchinari e attrezzature.
Stante la premessa, vista la sua totale indipendenza, la sua versatilità ed il suo interesse nel “produrre il più possibile nel minor tempo possibile”, è facile intuire come il lavoratore autonomo si presti ad essere impiegato in modo difforme rispetto alla sua caratteristica “principe”; ma vediamo come.
L’impiego difforme del lavoratore autonomo, può essere sostanzialmente suddiviso in 3 diverse tipologie:
Per quanto riguarda il punto 1, si ricorda che il committente (o il responsabile dei lavori) “deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all’allegato XVII” del D.Lgs. 81/2008. “In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei Lavoratori Autonomi con gli stessi criteri”.
Questi i criteri per verificare l’idoneità tecnico professionale dei Lavoratori Autonomi (allegato XVII comma 2):
Per quanto riguarda invece i punti 2 e 3, è importante sottolineare come “il lavoratore autonomo diventa lavoratore dipendente quando svolge la propria attività con vincolo di subordinazione e deve essere regolarmente assunto dall’impresa esecutrice, applicando gli oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e le tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro del proprio personale subordinato. In caso contrario, in cui il lavoratore autonomo pur mantenendo formalmente la qualifica di impresa individuale, svolge di fatto attività con vincolo di subordinazione, la situazione è irregolare e si individua, ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice come datore di lavoro di fatto che assumerà tutti i relativi oneri e responsabilità”.
L’utilizzo improprio del lavoratore autonomo, in relazione alla casistica precedentemente illustrata, comporta sanzioni per:
Prima di intraprendere una delle “strade” clamorosamente errate precedentemente illustrate, è opportuno rivolgersi a persone preparate e competenti in materia, che siano in grado di consigliarvi nel modo più chiaro ed adeguato possibile; a tale scopo vi invitiamo a visitare integralmente il nostro sito e a contattarci senza alcun impegno.
Tendenzialmente e a titolo esemplificativo, possiamo a questo punto identificare alcune opere per cui non risulta possibile che un lavoro autonomo, sia in grado di operare totalmente da solo: