E’ una figura obbligatoria nominata dal Committente o dal Responsabile dei Lavori nei casi previsti dalla vigente normativa e ha il compito, durante la fase esecutiva dell’opera, di coordinare le attività di cantiere, verificare il rispetto di quanto previsto nel PSC, verificare l’operato delle ditte esecutrici, verbalizzare i sopralluoghi e le riunioni di coordinamento dando comunicazione a tutti i soggetti coinvolti e aggiornare, se necessario, il PSC.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), può coincidere con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), oppure no; se così non fosse, il CSE ha l’obbligo di verificare ed eventualmente aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP, prima di dare inizio alle attività di cantiere.
Aspetto fondamentale nel ruolo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è quello di dover autorizzare l’appaltatore a dare inizio alle lavorazioni: senza che vi sia formale parere di idoneità e conformità del POS presentato, nessuno è autorizzato a dare inizio alle attività.
E’ da precisare che questo aspetto, è conseguente a quello della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle aziende, che compete al Committente o al Responsabile dei Lavori, prima ancora di affidare i lavori alle ditte esecutrici.
Come sopra accennato, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), viene nominato dal Committente dell’opera, il quale è anche il Responsabile dei Lavori, salvo eventuale nomina facoltativa ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti.
Il CSE deve essere nominato nei casi previsti dalla vigente normativa, sotto schematizzati:
Anche per quanto riguarda il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), così come per il CSP, ciò che regola la sua nomina è l’obbligatorietà.
A fronte di questo però, diventa importante “sfruttare” al massimo le potenzialità di questa figura, al fine di non trovarsi in pericolose e spiacevoli situazioni durante l’esecuzione dei lavori.
Diventa infatti importante che il CSE svolga una funzione “attiva” all’interno di un cantiere, in quanto con il suo operato può evitare situazioni pericolose, infortuni sul lavoro e il sequestro del cantiere da parte degli organi di vigilanza, proteggendo e prevenendo indirettamente anche le responsabilità a carico del Committente o Responsabile dei Lavori.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 €
Articolo 157, comma 1, lettera a)