I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta, devono essere impiegati nel caso in cui i lavoratori debbano esporsi al rischio di caduta dall’alto, cioè il rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile, nel caso in cui non siano presenti adeguati dispositivi di protezione collettiva.
In linea generale il D.Lgs. n. 81/2008, negli articoli 37, 77 e 116 prevede che chiunque debba utilizzare dei DPI anticaduta, oltre ad essere stato debitamente formato, debba aver effettuato un’attività di addestramento specifica.
I lavori in quota ed i lavori in sospensione, sono due categorie di lavoro che possono sembrare apparentemente simili, ma in realtà sono totalmente differenti tra loro. Il primo, prevede che il DPI anticaduta utilizzato, debba servire per salvare l’operatore solo in caso di caduta (ad esempio lavori su coperture mediante linea vita), mentre il secondo prevede che il DPI sia il mezzo con cui riuscire ad eseguire il lavoro, in quanto non c’è la possibilità di avere un piano stabile da cui operare, oltre al fatto che l’accesso ed il posizionamento avviene solo ed esclusivamente mediante l’impiego di funi (ad esempio la pulizia dei vetri di una facciata di un edificio elevato).
Per entrambe le categorie è obbligatoria una formazione ed un addestramento specifico del personale, diverso in relazione che si tratti di lavoro in quota o lavoro in sospensione.
La formazione e l’addestramento degli addetti deve avvenire seguendo un iter imposto dalla vigente normativa.
La durata del percorso formativo è di 8 ore, suddiviso in 4 ore per il Modulo giuridico-normativo e 4 ore per il Modulo specifico pratico di addestramento.
Tali Moduli, prevedono il trattamento e l’addestramento degli addetti in merito alle seguenti argomentazioni:
Il percorso formativo si conclude infine con una verifica scritta di apprendimento e con il rilascio dell’attestato di formazione.
Nell’effettuazione di lavori in quota, è necessario l’impiego di almeno due addetti, uno dei quali deve rimanere in “posizione sicura” e deve essere in grado di organizzare e gestire il soccorso del secondo operatore, in tempi relativamente brevi (infatti un corpo in sospensione inerte e privo di sensi può rimanere per un massimo di 3/4 minuti, oltre i quali rischia la morte).
Per quanto riguarda le piattaforme aeree (PLE), occorre scindere la figura dell’utilizzatore, il quale deve aver fatto apposita formazione per il loro utilizzo (Accordo Stato Regioni del 22.02.2012), con il “passeggero”, il quale deve essere stato formato anche solo per eseguire i lavori in quota, dal momento in cui non manovra la piattaforma.
Noi della Bellero srl, per quanto riguarda la formazione degli addetti, operiamo secondo i migliori standard imposti dalle nostre certificazioni, che prevedono: