gestione del fumo di tabacco in azienda
1958 visualizzazioni
Oggi è la Giornata Mondiale Senza Tabacco, lo scopo di questa giornata è quello di incoraggiare le persone ad astenersi per almeno 24 ore dal consumo di tabacco, invitandole a smettere di fumare in via definitiva. Secondo i dati ISTAT, aggiornati al 31 maggio 2020, in Italia il fumo è più diffuso nella fascia di età che va tra i 20 e i 44 anni e la prevalenza di fumatori è scesa per la prima volta sotto il 19% ed è pari al 18,4%, ed è più diffusa nelle categorie operaie.
Il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale di INAIL ha stilato una guida completa a riguardo. Vediamo insieme alcuni punti.
normativa italiana antifumo nei luoghi di lavoro
La normativa vigente prima della L. 3/2003 tutelava indirettamente i lavoratori che prestavano la loro opera solo negli ambienti in cui era vietato fumare e il divieto di fumo si applicava in aziende o lavorazioni con rischi molto specifici (lavoro in sotterraneo, cassoni ad aria compressa, cave e miniere, esposizione ad agenti biologici, chimici pericolosi e cancerogeni).
Di seguito riportiamo i riferimenti legislativi più recenti in vigore, relativi all’applicazione del divieto di fumo nei luoghi di lavoro nel nostro paese.
- “Applicazione L. 3/2003 alle sigarette elettroniche” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 15 del 24/10/2013). In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, il Datore di Lavoro ne potrà consentire l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate (nicotina e sostanze associate).
- “Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 06 del 22/11/2012). Anche nelle sale riservate ai fumatori è consentita la temporanea presenza di lavoratori addetti a specifiche mansioni; il Datore di Lavoro deve comunque attenersi agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.
- “Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo Unico approvato con D.P.R. 1124/1965 e s.m.i” (D.M. 10/06/2014 del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Locali dove è consentito fumare
In base all’art. 51 della L. 3/2003 [1] è vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati - e non aperti al pubblico - e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. I requisiti tecnici per questi ultimi locali (che servono per preservare l’ambiente circostante dall’inquinamento da fumo) sono stati stabiliti con il D.P.C.M. 23/12/2003 “Attuazione dell’art. 51, comma 2 della L. 3/2003, come modificato dall’art. 7 della L. 306/2003, in materia di tutela della salute dei non fumatori” e devono rispondere a specifici caratteristiche.
- il Datore di Lavoro deve dare segnali chiari e univoci di divieto di fumo nei locali chiusi non privati ai sensi dell’art. 51 della L. 3/2003 posizionando idonea cartellonistica e istituendo la vigilanza per il rispetto del divieto;
- può elaborare una politica di gestione del fumo di tabacco in azienda coinvolgendo i lavoratori e le altre figure della prevenzione per la salute e sicurezza in azienda;
- in collaborazione con il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve fare informazione sui rischi supplementari dovuti al fumare per gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni (art. 239) e all’amianto (art. 257), sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro e su quanto previsto dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumo;
- deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumare adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto e sulle modalità per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia;
- deve valutare ed eventualmente inserire nel Documento Valutazione Rischi (DVR) l’esposizione al fumo passivo dei lavoratori impiegati nei locali riservati ai fumatori come esposizione ad agenti chimici pericolosi;
- deve individuare e applicare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza degli esposti a fumo passivo.
Compito del Medico Competente (MC) è quello di analizzare l’influenza del tabacco sull’ambiente di lavoro, con i rischi già in esso presenti, sul benessere psicofisico di ogni singolo lavoratore fumatore o no. Il MC, infatti, esamina i lavoratori, istituisce le cartelle sanitarie e di rischio, impartisce informazioni sui rischi per la salute e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno; può anche collaborare con il Datore di Lavoro per le iniziative aziendali di disassuefazione e valutare con lui i costi/benefici delle politiche antifumo.
Come abbiamo visto, la gestione del tabacco in azienda è ben più complicata di ciò che si pensi: per ulteriori informazioni contattaci.