La vigente normativa prevede che il Datore di Lavoro effettui la valutazione dei rischi ed elabori il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il DVR, è un documento che deve contenere almeno:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Tale documento deve essere aggiornato qualora vi sia una variazione normativa, oppure qualora si verifichino dei cambiamenti all’interno dell’azienda, in merito a:
Affinché il DVR sia attinente e utile per l’azienda, è necessario che ogni figura coinvolta svolga il proprio ruolo durante la sua redazione e/o aggiornamento.
Ma vediamo cosa devono fare le figure coinvolte:
Il Datore di Lavoro, in caso di mancata elaborazione del DVR, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008).