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Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS)

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Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, è un documento che deve essere predisposto dalla ditta installatrice del ponteggio, prima di procedere con l’installazione del ponteggio stesso; il suo scopo, è identico a quello del progetto architettonico di un edificio e cioè quello di conoscere cosa e come costruire, prima di iniziare la costruzione.

A tutti gli effetti il PIMUS è il progetto specifico del ponteggio, che dovrà essere installato in una determinata situazione: ogni volta che si deve procedere con l’installazione di un ponteggio, occorre predisporre uno specifico PIMUS.

 

Chi e quando si redige il PIMUS?

La redazione del PIMUS, è un onere del Datore di Lavoro della ditta installatrice del ponteggio e deve essere predisposto sempre, prima di procedere con il montaggio.

La vigente normativa, non definisce specificatamente i requisiti che deve possedere la persona competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il PIMUS; l’unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione per l’elaborazione del progetto, qualora i ponteggi da realizzare siano difformi dalla relazione di calcolo e dal libretto di autorizzazione ministeriale. 

 

Quali sono i contenuti minimi del PIMUS?

Anche in questo caso, cosi come per il Piano Operativo di Sicurezza (POS), non c’è nulla da inventare; i contenuti minimi, sono quelli previsti dall’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e cioè:

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;

2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

4. Identificazione del ponteggio;

5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:

5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 132,

5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,

5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136;

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata”);

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;

7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);

7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;

7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;

7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;

7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117,

7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;

7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;

7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)

 

Chi può installare un ponteggio?

Per poter installare un ponteggio, è necessario che una ditta possieda almeno n° 3 addetti (2 addetti al montaggio ed un preposto al montaggio) in possesso della formazione abilitante obbligatoria della durata di 28 ore, da rinnovare con ulteriori 4 ore ogni 4 anni (i contenuti della formazione sono stabiliti dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.).

 

Chi verifica il PIMUS?

La verifica del PIMUS, spetta inizialmente al Committente o al Responsabile dei Lavori (se nominato), in quanto ciò consente di verificare l’idoneità tecnico-professionale della ditta coinvolta e cioè la capacità ed il possesso dei requisiti della ditta selezionata in relazione ai lavori da eseguire.

In un secondo momento, invece, è il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, che verifica la congruità del PIMUS presentato, in relazione ai lavori da eseguire. 

 

Sanzioni

Il responsabile per la mancata o incompleta redazione del PIMUS è il Datore di Lavoro, il quale è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro