La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), definisce come Preposto la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
E’ chiaro che il Preposto non possa totalmente “sostituire” il Datore di Lavoro, ma in realtà le due figure, dal punto di vista della responsabilità, si differenziano sostanzialmente per un aspetto: il datore di lavoro e/o il dirigente prendono decisioni fin dalla fase di programmazione, predisposizione ed organizzazione delle misure di prevenzione e protezione e, di conseguenza, dispongono dei poteri economici ed eventualmente di intervento, sull’interno processo produttivo aziendale.
Il preposto, invece, è colui che è adibito al controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza; ciò può essere possibile, grazie ad un certo margine di autonomia e di potere decisionale nell’impartire ordini ed istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro.
Esiste anche il caso in cui, l’incarico di Preposto viene attribuito prevedendo anche un’apposita delega indicate anche dei poteri economici e di intervento, legati ad una specifica attività; in questi casi, il Preposto risulta assomigliare parecchio al Datore di Lavoro, anche se solo per il processo a lui assegnato.
Il compito “supremo” del Preposto, è quello di sovrintendere le attività svolte da un numero ridotto di dipendenti di un’azienda (squadra di lavoro), al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività lavorative, dal punto di vista del rispetto delle regole di sicurezza.
Non spetta invece al preposto far adottare misure di prevenzione, ma bensì fare applicare quelle predisposte da altri (Datore di Lavoro o Dirigente), intervenendo con le proprie direttive ed impartendo le cautele da osservare.
Nello specifico i compiti del preposto sono:
Il Preposto deve essere nominato dal Datore di Lavoro mediante lettera di incarico, all’interno della quale occorre indicare specificatamente quali sono i processi che deve sovrintendere in relazione alle scelte di programmazione effettuate.
La nomina deve formalmente essere sottoscritta da entrambi i soggetti e deve prevedere che il Preposto abbia completato il percorso formativo a lui dedicato.
Contrariamente a quanto si può pensare, è importante mettere in evidenza che, ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, in applicazione del “principio di effettività”, ciò che rileva non è tanto la qualifica e la nomina formalmente posseduta dal Preposto, ma bensì la circostanza che le mansioni siano realmente espletate.
A tale proposito, l’articolo 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 esplicita che, la posizione di garanzia relativa al Preposto grava su colui il quale, pur sprovvisto di regolare nomina, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a tale soggetto in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in questi casi, a tale figura vengono attribuiti i poteri di impartire ordini senza essere sconfessato dai superiori gerarchici, assumendo a tutti gli effetti le sembianze del Preposto. Proprio per questo viene definito “Preposto di fatto”, e come tale si assumerà tutti gli oneri spettanti alla figura effettivamente nominata e formata.
La normativa vigente, prevede che il preposto debba ricevere un’adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
La formazione è definita all’interno dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e prevede una formazione iniziale di 8 ore ed un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
Il Preposto, avendo responsabilità civili e penali, è sanzionabile nel seguente modo: