Innanzitutto chiariamo che cosa si intende per idoneità tecnico professionale.
Prima della stipula del contratto d’appalto con un’azienda, il Committente e/o il Responsabile dei Lavori (figura che salvo deleghe specifiche ad un soggetto terzo è il Committente stesso), ha l’obbligo di verificare che la ditta sia in possesso dei requisiti per svolgere l’attività prevista, in conformità alla vigente normativa (D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, art. 97 e allegato XVII e ss.mm.). Per definizione l’idoneità tecnico professionale è il “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.
La verifica dell’idoneità tecnico professionale, non è solo un aspetto legato alla sicurezza sul lavoro, ma la verifica deve essere eseguita dal Committente e/o dal Responsabile dei Lavori in modo diligente e deve essere volta all’effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro, rispettosi del DUVRI o del PSC e non in maniera lesiva dell'integrità altrui.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, le ditte coinvolte dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo;
I lavoratori autonomi, invece, dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
Un altro aspetto importante, è quello riguardante la gestione dei subappalti, in cui il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra evidenziati.
Gli aspetti che determinano l’importanza della verifica dell’idoneità tecnico professionale sono sostanzialmente due:
Numerose sono le Sentenze a carico dei Committenti, ma quella della Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081, è quella che meglio fa capire le responsabilità e le conseguenze di una cattiva condotta; la stessa recita “in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)”
Inoltre, più in generale, il Codice penale ci informa che: ”non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” oltre al fatto che ”il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi".
Insomma, selezionare ditte strutturate ed organizzate, dotate di personale adeguatamente formato e di attrezzature necessarie per eseguire i lavori affidati, non è una facoltà del Committente e/o del Responsabile dei Lavori, ma bensì un vero e proprio obbligo. Questo obbligo ha però una forte conseguenza: quella di strutturare in modo serio e professionale delle attività di cantiere, altrimenti ingestibili.
Con il passare degli anni, si sente sempre più spesso dire che, avere “tutte le carte a posto, è un lusso che non tutte le aziende si possono permettere”, ma ci si dimentica che ciò, oltre ad essere un obbligo, espone i propri clienti ed i relativi tecnici a rischi enormi.
Questo accade perché nella maggior parte dei casi i Committenti, non utilizzano in modo corretto tutti gli “strumenti” a disposizione; infatti, i tecnici coinvolti, possono aiutare non poco i Committenti nella selezione delle ditte, evidenziando tutte le eventuali criticità e carenze già in fase di preventivazione, mettendo il Committente stesso in una posizione di garanzia.
In conclusione: Committenti, rivolgetevi a persone competenti e fatevi consigliare, prima che sia troppo tardi.