La gru a torre è una delle attrezzature di lavoro più importanti che possiamo trovare all’interno dei cantieri per il sollevamento e la movimentazione aerea dei carichi. Essendo un’attrezzatura importante, presenta diversi rischi sia per gli operatori delle gru stesse, che per i lavoratori che svolgono le loro attività nelle aree di lavoro in cui è installata.
In commercio esistono due tipologie di gru a torre:
In relazione alle due tipologie di gru sopra menzionate, è necessario che tutti gli operatori effettuino un’attività di formazione ed addestramento, senza la quale non è possibile manovrare alcunché; anche in questo caso, è compito del Datore di Lavoro organizzare e formare i propri lavoratori durante l’orario di lavoro e a spese del Datore di Lavoro.
La durata della prima formazione è di 12 ore, di cui 8 di modulo tecnico e 4 di addestramento pratico per la sola rotazione bassa o alta; è possibile effettuare un’unica formazione che consente di abilitare gli operatori sia all’utilizzo della gru a rotazione bassa, che a quella a rotazione alta, ma la durata complessiva della formazione diventa di 14 ore.
L’intera formazione ha una validità di 5 anni dalla data di emissione dell’attestato e potrà essere rinnovata per altri 5 anni, mediante la frequentazione di un corso d’aggiornamento di 4 ore.
Si ricorda che, l’attività formativa può essere organizzata ed erogata da soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure da soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni, nella formazione per le specifiche attrezzature di lavoro entrambi accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009. Oltre a questi, possono erogare la formazione anche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, gli ordini o collegi professionali, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici dell’attrezzatura, gli enti bilaterali o le scuole edili.