Esistono sostanzialmente due categorie di lavoratori, che si differenziano tra loro per per come si approcciano all’attività lavorativa: il lavoratore ed il lavoratore autonomo.
Prima di tutto capiamo che cosa si intende per lavoratore: “persona che per contratto si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Da qui possiamo già chiaramente capire, come il lavoratore è colui che svolge un’attività lavorativa sotto la vigilanza di un Datore di Lavoro.
Il lavoro autonomo è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro italiano, definito dall'art. 2222 del codice civile italiano, come “colui che si obbliga a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un Committente”.
E’ chiaro che la differenza tra lavoratore e lavoratore autonomo è abbastanza evidente: il primo svolge meramente l’attività richiesta dal Datore di Lavoro, mentre il secondo decide le modalità e svolge in totale autonomia decisionale il lavoro affidatogli.
Tutti i lavoratori hanno degli obblighi ben precisi per la sicurezza, definiti all’art. 20 del Testo Unico sulla sicurezza. I loro obblighi sono:
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
A fronte di ciò, nonostante i lavoratori siano dei meri esecutori, non sono esenti da obblighi e responsabilità.
Nonostante ci siano molti pareri ed interpretazioni sulla questione, anche i lavoratori autonomi hanno degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
La prova di questo, è data dal fatto che il Committente o il Responsabile dei Lavori se espressamente nominato, prima di affidare un lavoro ad un lavoratore autonomo, è obbligato ad accertare la sua Idoneità Tecnico Professionale, aspetto fondamentale al fine di avere un cantiere ben organizzato, sicuro e gestibile da parte anche del Coordinatore per la Sicurezza.
Di seguito, si evidenziano gli aspetti che devono essere dimostrati da parte dei lavoratori autonomi, prima che possano essere selezionati da un Committente o da un Appaltatore (nel caso di subappalto):
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.