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La formazione del personale

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Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare, informare e addestrare i lavoratori al fine di garantirne la salute e la sicurezza, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla natura dell’attività, sia in ambito pubblico che privato. 

Lo scopo della formazione consiste nell’apprendere regole, metodologie di lavoro e informazioni sul sistema di prevenzione aziendale, attraverso nozioni e procedure per ridurre i rischi

I corsi devono essere frequentati dai lavoratori, dai datori di lavoro, dai dirigenti, dagli RSPP e da tutte le altre figure che svolgono funzioni all’interno del sistema di prevenzione e protezione.

 

I contenuti della formazione

L’art. 37 del Testo Unico della Sicurezza stabilisce un criterio comune da attuare ai corsi di formazione per quanto concerne durata, contenuti, modalità e aggiornamenti periodici. 

La formazione deve trattare i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo, assistenza. L’altro aspetto fondamentale che deve essere trattato nei corsi di formazione è l’analisi dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Per definire nel dettaglio tutti i corsi di formazione esistenti, sono state emanate diverse normative, decreti e Accordi Stato Regioni, all’interno dei quali sono stati stabiliti i contenuti della formazione, la durata, i criteri, i soggetti autorizzati ad erogare quel tipo di formazione ed i requisiti dei docenti.

La formazione più diffusa, che coinvolge tutti gli operatori, è la formazione dei lavoratori che si divide in due sezioni: una parte generale ed una specifica. Quella generale accomuna tutte le tipologie dei lavoratori, ha una durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale formazione deve essere successivamente integrata da nozioni specifiche adeguate in base alla mansione e al ruolo dei lavoratori.

I contenuti devono essere facilmente comprensibili anche da parte dei lavoratori stranieri, per i quali va verificata preventivamente la conoscenza della lingua italiana e, in caso negativo, bisogna ricorrere a mediatori linguistici e interpreti. 

 

Quando e’ necessario effettuare i corsi di formazione? 

I corsi di formazione dei lavoratori, devono essere effettuati al momento dell’assunzione di nuovo personale  (entro 60 giorni dall’inizio dell’attività) e devono essere aggiornati con cadenza quinquennale. Per quanto riguarda invece le macchine e attrezzature di lavoro, come ad esempio le piattaforme mobili elevabili, le gru per autocarro, le gru a torre, i carrelli elevatori, i trattori agricoli forestali, gli escavatori, le pale, le terne, e le pompe per calcestruzzo, per le quali è previsto un corso specifico definito dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, è invece necessario che il personale venga formato prima di utilizzare l’attrezzatura di lavoro; la stessa impostazione deve essere applicata a tutte le altre formazioni esistenti (primo soccorso, antincendio, ambienti confinati, dpi di terza categoria, ecc…). 

E’ importante sottolineare che, tutti i corsi di formazione devono essere svolti durante l’orario di lavoro e a spese del Datore di Lavoro.

 

Verifiche di apprendimento e attestati di frequenza

Ogni corso prevede che, al termine venga effettuata una prova di scritta, colloquiale e/o pratica al fine di verificare le conoscenze acquisite dal corsista. 

Una volta superato il test viene rilasciato l’attestato di formazione, all’interno del quale viene indicato il nominativo del corsista, i suoi dati anagrafici e professionali, la tipologia del corso, il periodo di svolgimento e la durata, il settore di riferimento, il soggetto organizzatore del corso e le normative di riferimento. 

 

Chi puo’ erogare la formazione?

I corsi devono essere erogati e promossi da specifici soggetti formatori, i quali devono seguire un iter e dei protocolli ben precisi imposti dalle vigenti normative. Sulla base della tipologia del corso da erogare, ci possono essere soggetti formativi diversi, come ad esempio quello specificato nell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, le Regioni o le Province Autonome, gli Enti di formazione accreditati conformemente al modello di accreditamento specifico di ogni Regione o le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento. 

I Corsi di formazione possono essere effettuati anche parzialmente in modalità e-learning, con le modalità ed i limiti definiti da ogni normativa specifica.