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La sicurezza nelle Associazioni Temporanee d’Imprese (ATI)

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Vista la continua necessità di molte ditte, di dover reperire mano d’opera nei momenti in cui la mole di lavoro è superiore alla propria forza lavoro, così come i cosiddetti “artigiani” (cioè ditte individuali senza dipendenti), hanno spesso la necessità di “farsi aiutare” da altre ditte individuali perché soli non riuscirebbero a svolgere il lavoro assegnato, occorre fare una riflessione.

Come prima cosa, si ricorda che il Responsabile dei Lavori o il Committente di un’opera, ha l’obbligo di verificare l’Idoneità Tecnico Professionale (D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, art. 97 e allegato XVII e ss.mm.) delle ditte a cui intende affidare dei lavori, prima della firma del contratto.

Questo aspetto, spesso parzialmente tralasciato o addirittura non considerato è l’ago della bilancia: se la ditta a cui si vogliono affidare i lavori, non ha l’Idoneità Tecnico Professionale per poterli eseguire, i lavori stessi non si possono affidare.

Molto spesso, una delle problematiche più frequenti, è proprio quella della mancanza di man d’opera, che viene sopperita superficialmente con il famoso “aiuto” da parte di ditte individuali, accennato in precedenza.

E’ proprio in questi casi che si può prevenire tale situazione irregolare, pianificando un’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI). 

Vediamo come.

 

Che cos’è l’ATI e quali sono le sue caratteristiche

L’ATI è un’associazione temporanea fra imprese che hanno come obiettivo quello di organizzare e gestire un’iniziativa imprenditoriale.

Affinché l’ATI possa prendere forma, necessita di uno specifico Atto Notarile all’interno del quale deve essere specificato che una o più imprese (denominate Mandanti) conferiscono ad un’altra impresa facente parte dell’ATI (impresa Mandataria), un mandato speciale collettivo necessario per la presentazione di un’offerta unitaria e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti esterni.

L’ ATI che viene così costituita, non è una vera e propria società e pertanto non ha statuto, non ha struttura dirigenziale, non ha dipendenti, non ha macchine e attrezzature di lavoro, ecc.., aspetti che invece sono in possesso dalle singole aziende riunite.

Un’altra caratteristica delle Associazioni Temporanee d’Imprese è quella di essere  un’associazione temporanea, occasionale e con dei precisi limiti: si è pertanto di fronte ad un soggetto giuridico che nasce per acquisire ed eseguire una determinata opera e finisce di operare con la consegna della stessa al Committente.

 

I rapporti all’interno delle ATI

I rapporti che intercorrono tra le imprese costituenti l’ATI, vengono definiti nel mandato speciale collettivo nonché nei patti parasociali.

Questo perché, oltre a quanto previsto nel mandato speciale collettivo, tutti gli accordi che le imprese dell’ATI ritengono utile definire per eseguire l’opera (ripartizioni dei lavori, dei tempi e modi di esecuzione lavori, degli utili e degli oneri funzioni particolari, ecc.), devono essere stipulati con i patti parasociali, e cioè con una scrittura privata che deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dell’ATI.

 Naturalmente, il contenuto dei patti parasociali, così come peri consorzi, deve essere messo conoscenza dei soggetti incaricati del coordinamento fra le imprese.

 

Tipologie di ATI

Le Associazioni Temporanee d’Imprese, sulla base delle caratteristiche con cui vengono costituite, si possono suddividere in tre tipologie.

  • ATI orizzontale: la sua caratteristica è quella che i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi, devono essere posseduti almeno nella misura minima del 40% dalla mandataria; la percentuale restante deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ognuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Un’altra particolarità è che nelle ATI orizzontali, le imprese associate non assumono parti di lavoro ben definite, ma tutte le imprese associate risponderanno in solido nei confronti del Committente.
  • ATI verticale: in questo caso, i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella categoria di lavori prevalente. Nelle categorie scorporate invece, ognuna delle imprese mandanti deve essere in possesso dei “requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata per la singola impresa” (art. 92, comma 3 DPR n° 207/2010). La ditta mandataria rimane responsabile verso il Committente, relativamente all’opera nella sua interezza; la mandante, invece, risponde solo per la parte scorporabile da essa realizzata.
  • ATI mista: in questo caso l’ATI è composta da un’impresa mandataria capogruppo esecutrice dell’opera della categoria di lavori prevalente, nel rispetto dei limiti delle percentuali ammesse nonché da imprese mandanti che possono essere:
    • associate in modo orizzontale per l’esecuzione della categoria prevalente insieme alla capogruppo;
    • associate in modo verticale per l’esecuzione delle opere scorporabili.
Nella gestione dell’appalto, il responsabile legale dell’impresa mandataria rappresenta tutte le imprese, sia per la partecipazione alla gara che successivamente, se viene acquisito l’appalto, nei rapporti inerenti i contratti d’appalto e nei rapporti con la Committenza, i fornitori e i subappaltatori.

 

La gestione della sicurezza dei lavoratori 

Innanzitutto occorre precisare che, ciascuna delle imprese costituenti l’ATI deve eseguire in modo autonomo e con la propria organizzazione, i lavori assegnati.

A fronte di ciò, ogni singolo Datore di Lavoro deve garantire la sicurezza e la tutela della salute dei propri dipendenti durante l’esecuzione della propria parte di lavori.

Nel caso in cui le imprese dell’ATI decidessero di non suddividersi i lavori, ma di eseguirli in modo unitario in quanto i lavori non sono facilmente suddivisibili, è possibile costituire una Società Consortile tra le ditte stesse. La possibilità che l’ATI affidi i lavori ad una Società Consortile, piuttosto che alle singole imprese, è previsto dall’art. 93 del DPR n° 207/2010, tanto che questo affidamento non è considerato subappalto.

Pertanto, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 89 comma 1, lettera i) del D. Lgs. n° 81/2008, in un’ATI, l’impresa affidataria è:

  • l’impresa mandataria oppure
  • la società consortile nata tra le stesse imprese costituenti l’ATI, essendo questa incaricata della gestione totale dei lavori.

Per ogni tipologia di ATI, è implicito che l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, competono a tutte le ditte facenti parti dell’ATI, così come il possesso dell’Idoneità Tecnico Professionale in relazione ai lavori che devono essere eseguiti da ogni singola impresa.