In ogni azienda, il datore di lavoro deve procedere nella formazione del proprio personale, nominando e formando un numero di addetti antincendio adeguato, che consenta di gestire le emergenze in azienda in caso di necessità.
Anche per quanto riguarda la gestione dell’emergenza incendio, così come per quella di primo soccorso, è importante segnalare che non esiste un numero preciso di addetti, ma è opportuno che ve ne siano almeno due, al fine di poter gestire eventuali assenze dal lavoro oltre che gestire un’eventuale emergenza a carico di un addetto antincendio, altrimenti non gestibile.
A tale proposito, diventa fondamentale identificare e formare adeguate squadre antincendio, tenendo presente:
Oltre a questo, sulla base anche della valutazione dei rischi, è possibile identificare il livello di rischio incendio all’interno del luogo di lavoro: tale livello può essere basso, medio o elevato. A fronte di ciò, è possibile identificare le squadre antincendio adeguate in relazione alla propria azienda.
Le squadre antincendio, composte da almeno due addetti cadauna, hanno il compito di gestire l’emergenza incendio, un principio di incendio, chiamare i soccorsi e agevolare l’esodo e la fuga delle persone all’interno dell’ambiente di lavoro fino a raggiungere un luogo prefissato considerato sicuro, in attesa dell’arrivo dei soccorritori professionisti.
Per svolgere tale incarico, il lavoratore deve aver effettuato una formazione specifica iniziale della durata variabile in base alla classificazione del rischio e successivamente deve frequentare dei corsi di aggiornamento periodici.
Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione, non vi è ad oggi una norma chiara che disciplina la cadenza, anche se possiamo fare riferimento alla circolare del 27/01/2012 del Comando di Forlì-Cesena, la quale a fronte di quesito esplicito, definisce che la periodicità di 3 anni possa essere adeguata anche per la formazione in materia di prevenzione incendi (in analogia al primo soccorso), in quanto entrambe le figure sopra citate rientrano nella medesima categoria di “addetti alla gestione delle emergenze”.
Anche in questo caso, come per la nomina degli addetti di primo soccorso, ogni addetto, dopo aver conseguito l’attestato di avvenuta formazione specifica, deve essere formalmente nominato dal datore di lavoro mediante lettera di nomina che dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti.
L’unico responsabile in caso di mancata nomina degli addetti di primo soccorso è il datore di lavoro, il quale è esposto alle seguenti sanzioni: