Abbiamo già visto in precedenza, cosa si intende per distacco di un lavoratore e quali caratteristiche deve avere tale distacco. Vediamo ora altre peculiarità che caratterizzano il distacco, partendo dal luogo di lavoro in cui il lavoratore distaccato deve operare.
La natura dell’attività esercitata dal distaccante può giustificare l’espletamento della prestazione lavorativa in una o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria; infatti, il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce una mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e come tale non assume particolare rilievo, tanto che può essere addirittura individuato, nella stessa sede del datore di lavoro distaccante.
Il distacco di uno o più lavoratori, può essere di due tipologie:
Non vi sono divieti in merito al fatto che il distacco avvenga contestualmente all’assunzione del lavoratore distaccato, così come non vi sono preclusioni per il distacco di lavoratori a tempo determinato e di apprendisti, nel rispetto delle attività formative previste dal piano formativo individuale.
Si evidenzia infine che, la “formula” del distacco dei lavoratori, è ammessa anche nel settore dell’edilizia.
Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.