Per delega di funzioni si intende la facoltà del Datore di Lavoro di identificare un proprio delegato a cui trasferire le competenze organizzative e gestionali ai fini della salute dei lavoratori e sicurezza dell’unità produttiva, per avere una migliore attuazione degli specifici obblighi di legge assegnati al datore di lavoro stesso. Con ciò, non significa che il datore di lavoro (che delega) non sia più responsabile delle proprie azioni ma, a maggior ragione, si lega al soggetto da ipotesi di “culpa in eligendo e/o vigilando”. Infatti la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in campo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a questo trasferite. Il datore di lavoro, può incorrere in “culpa in Eligendo” nel caso in cui non abbia scelto con i giusti criteri il delegante, il quale non possiede i requisiti e le capacità richieste dalla funzione. Può essere invece sanzionato per “culpa in Vigilando”, per quanto riguarda la mancata vigilanza sull’operato del proprio delegato.
La delega deve essere supportata da una tempestiva ed adeguata pubblicità, a cura del datore di lavoro che può adempiervi tramite i metodi che ritiene più opportuno (apposizioni in bacheca aziendale, riunioni, informative, ecc…). Poichè la delega possa avere effetti giuridici, è necessario che la stessa sia redatta nel rispetto dei principi normativi sanciti all’art. 16 del Testo Unico sulla sicurezza. La finalità di tale delega, è quella di facilitare e snellire l’operato all’interno di un’azienda e pertanto, non deve essere intesa come un semplice e comodo “scarico” di responsabilità (da parte di un delegante) verso altre persone (delegati), ma bensì come una valore aggiunto nella gestione quotidiana delle problematiche.