L’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. definisce quale Datore di Lavoro il “Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa”.
Esistono degli obblighi del Datore di Lavoro, non delegabili; tali obblighi sono:
L’indelegabilità dei seguenti aspetti, non significa l’impossibilità di effettuare la valutazione dei rischi avvalendosi di altre e più specifiche professionalità, ma significa solamente che eventuali carenze nella predetta valutazione, daranno origine ad una responsabilità imputabile al datore di lavoro.
Oltre a questi, esistono altri obblighi a carico del D.L. che però possono essere delegati a terzi, come ad esempio:
Sintetizzando, il D.L. ha il compito di evitare e prevenire che i possibili pericoli dovuti allo svolgimento delle attività lavorative, possano diventare rischi per i lavoratori che le svolgono; per fare ciò deve valutare e mettere in atto tutte le possibili misure di prevenzione e protezione.
Nelle amministrazioni pubbliche, non è sempre così facile ed intuitivo identificare il D.L. Infatti, generalmente, tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell’apparato che dirige. Se i vertici non nominano un dirigente ad hoc, il ruolo di datore di lavoro è svolto da chi rappresenta il vertice stesso.
La delega di funzioni di Datore di Lavoro per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, è un atto formale (avente forma e contenuti ben specifici), che consente al D.L. di trasferire i suoi obblighi ad un altro soggetto, avente adeguate capacità tecniche, conoscenze, capacità gestionali e soprattutto potere di spesa in relazione ai poteri a lui conferiti.
Un consiglio: prima di procedere con la delega di funzioni, è opportuno valutare la nomina di uno o più Dirigenti e/o la nomina di uno o più Preposti, che consentono di avere un ottimo e più specifico supporto, nella gestione della sicurezza aziendale.
Per quanto riguarda il mancato adempimento degli obblighi non delegabili da parte del D.L., sono previste sanzioni da un minimo di € 1.096 ad un massimo di € 4.384, se il DVR risulta incompleto. In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi oppure per la mancanza della nomina del RSPP, è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Per l’inadempimento riguardante tutti gli altri obblighi, invece, le sanzioni sono molto variabili, in relazione all’infrazione commessa.