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Il Datore di Lavoro

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L’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. definisce quale Datore di Lavoro il “Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa”.

 

Gli obblighi del Datore di Lavoro

Esistono degli obblighi del Datore di Lavoro, non delegabili; tali obblighi sono:

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’indelegabilità dei seguenti aspetti, non significa l’impossibilità di effettuare la valutazione dei rischi avvalendosi di altre e più specifiche professionalità, ma significa solamente che eventuali carenze nella predetta valutazione, daranno origine ad una responsabilità imputabile al datore di lavoro.

Oltre a questi, esistono altri obblighi a carico del  D.L. che però possono essere delegati a terzi, come ad esempio:

  • nominare il Medico Competente aziendale;
  • nominare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze (primo soccorso e antincendio);
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
  • limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguata formazione e specifico addestramento;
  • richiedere ai lavoratori il rispetto delle norme;
  • formare ed informare periodicamente i propri lavoratori;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
  • consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nei casi previsti dall’art. 50;
  • munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
  • convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione ogni qualvolta vi sia una necessità;
  • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Sintetizzando, il D.L. ha il compito di evitare e prevenire che i possibili pericoli dovuti allo svolgimento delle attività lavorative, possano diventare rischi per i lavoratori che le svolgono; per fare ciò deve valutare e mettere in atto tutte le possibili misure di prevenzione e protezione.

 

Come identificare il Datore di Lavoro nelle amministrazioni pubbliche

Nelle amministrazioni pubbliche, non è sempre così facile ed intuitivo identificare il D.L. Infatti, generalmente, tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell’apparato che dirige. Se i vertici non nominano un dirigente ad hoc, il ruolo di datore di lavoro è svolto da chi rappresenta il vertice stesso.

 

La delega di funzioni

La delega di funzioni di Datore di Lavoro per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, è un atto formale (avente forma e contenuti ben specifici), che consente al D.L. di trasferire i suoi obblighi ad un altro soggetto, avente adeguate capacità tecniche, conoscenze, capacità gestionali e soprattutto potere di spesa in relazione ai poteri a lui conferiti. 

Un consiglio: prima di procedere con la delega di funzioni, è opportuno valutare la nomina di uno o più Dirigenti e/o la nomina di uno o più Preposti, che consentono di avere un ottimo e più specifico supporto, nella gestione della sicurezza aziendale.

 

Sanzioni a carico del D.L.

Per quanto riguarda il mancato adempimento degli obblighi non delegabili da parte del D.L., sono previste sanzioni da un minimo di € 1.096 ad un massimo di € 4.384, se il DVR risulta incompleto. In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi oppure per la mancanza della nomina del RSPP, è previsto l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Per l’inadempimento riguardante tutti gli altri obblighi, invece, le sanzioni sono molto variabili, in relazione all’infrazione commessa.