Nell’ambito dei diritti che il Regolamento Europeo per la protezione dei dati “GDPR” riconosce all’interessato al trattamento, particolare importanza viene riconosciuta al diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ponendo al primo posto l’interesse dei soggetti i cui dati si riferiscono e prevedendo una serie di oneri per il titolare del trattamento.
Il diritto alla cancellazione viene sancito dall’articolo 17 del Regolamento e consente all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
Tale cancellazione dovrà essere effettuata senza alcun ritardo da parte del titolare e l’obbligo sussiste quando ricorre anche una delle seguenti ipotesi:
La cancellazione dovrà avvenirsi in maniera definitiva sia con riferimento ai sistemi informatici utilizzati per il trattamento, sia con riferimento agli archivi cartacei.
Il diritto all’oblio
Il diritto cd.“all’oblio”, si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata, in quanto si prevede un’obbligo per i titolari che abbiano reso pubblici i dati dell’interessato (ad esempio pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione gli altri titolari che li trattano e di cancellare qualsiasi link verso tali dati o copia o riproduzione degli stessi.
Il titolare del trattamento dovrà procedere alla cancellazione dei dati attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione.
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