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Il titolare del trattamento

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Per definizione, il Titolare del Trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Nei casi più comuni, il Titolare del Trattamento è semplicemente il Datore di Lavoro, il quale decide come, perché e per quanto tempo devono essere trattati i dati.

 

Obblighi del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati personali; a fronte di ciò deve:

- notificare al Garante nei casi previsti

- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, sin dalla fase della progettazione, la tutela dei diritti dell’interessato al fine di garantire che i dati non siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente; 

- garantire la riservatezza dei dati, inteso come dovere di non usare, comunicare o diffondere i dati al di fuori del trattamento; 

- designare i Responsabili del Trattamento a cui affidare mansioni importanti e di elevata professionalità, in fase di gestione dei dati personali; 

- redigere il Registro dei Trattamenti; 

- formare il proprio personale; 

- documentare le eventuali violazioni di dati personali, comprese le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.  

 

Contitolarità e responsabilità

E' possibile che coesistano più titolari del trattamento che decidono congiuntamente di trattare i dati per una finalità comune: in tal caso la normativa impone ai contitolari di definire specificamente, con un atto giuridicamente valido, il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti. Se più titolari sono coinvolti nello stesso trattamento e sono responsabili di un danno causato, ne rispondono in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire l'intero risarcimento. I titolari saranno esonerati da responsabilità se dimostrano: 

- che l'evento dannoso non è imputabile alla loro condotta, ma è dipeso da una causa esterna alla loro sfera di controllo; 

- di aver adottato tutte le misure prevedibilmente idonee al fine di evitare il danno stesso.