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Messaggi informativi sulla videosorveglianza

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E’ ormai anni che l’autorità Garante ha pensato di mettere a disposizione di tutti i Titolari del trattamento di impianti di videosorveglianza una informativa, da esibire agli interessati prima che essi entrino nel campo ripreso dalle telecamere. All’informativa vera e propria, deve sempre seguire un’altra informativa, che deve soddisfare i requisiti di completezza e immediatezza; quest’ultima, ad esempio, deve essere esposta in prossimità del punto di accoglienza di visitatori, o nei pressi delle casse dei supermercati. Solo così è possibile rispettare puntualmente l’obbligo di informativa agli interessati, prima che essi vengano ripresi. Ma non basta!!!

 

Contenuti dell’informativa sulla videosorveglianza

L’informativa semplificata di cui sopra, deve contenere almeno due informazioni:

  • le ragioni per la quale l’impianto di videosorveglianza viene utilizzato;
  • il soggetto cui rivolgersi per ottenere eventuali informazioni.

Nonostante gli aspetti fondamentali siano solamente due, l’esperienza dimostra che purtroppo spesso tali obblighi non vengono soddisfatti, incappando così nell’illecito di omessa od incompleta informazione offerta agli interessati. Si ricorda che, con la precedente normativa di riferimento (decreto legislativo 196/2013), più bonaria dell’attuale GDPR, la sanzione per tale violazione era di 6000 €. Concludendo, si raccomanda di prestare attenzione all’acquisto di cartelli adeguati, che abbiano sufficiente spazio a disposizione per scrivere i due messaggi sopra menzionati; si invita inoltre a scrivere i messaggi con un pennarello di buona qualità, la cui traccia non venga cancellata dalla pioggia ed altri agenti atmosferici.