E’ ormai più di 20 anni che si parla di costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta, ma ancora oggi troviamo ancora parecchia confusione. La stima dei costi della sicurezza è un computo metrico specifico inerente gli adempimenti da mettere in atto al fine di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza necessarie. La logica iniziale con cui non si assoggettavano a ribasso i costi della sicurezza, era quella di aumentare la sicurezza in cantiere (ti pago senza sconti e tu fai del tuo meglio per mantenere le migliori condizioni di sicurezza).
Gli oneri della sicurezza sono gli oneri riferiti all’esercizio dell’attività d’impresa: sono le spese che ciascun imprenditore sopporta per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l’esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico cantiere (DPI, sorveglianza sanitaria, formazione personale, ecc…).
I costi sono invece quelli che vengono determinati specificatamente per l’esecuzione dei lavori edili; la stima dei costi della sicurezza viene redatta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in relazione al progetto esecutivo predisposto dal progettista. L’individuazione e la scelta di tali costi, rientra nella piena ed esclusiva discrezionalità del CSP e deve essere valutata con uno specifico computo metrico estimativo. I costi della sicurezza così determinati, non sono soggetti a ribasso da parte dell’offerente.
La normativa vigente prevede che “La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.”