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I mille dubbi sul preposto

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Dal punto di vista normativo, il preposto è colui che in relazione alle competenze professionali e nei limiti della propria mansione, assume una posizione di garanzia in merito all’attività esercitata dai lavoratori ed in relazione alle direttive ricevute dal datore di lavoro. L’aspetto importante che deve essere preso in considerazione, è quello che il preposto non si assume le proprie responsabilità in qualità di delegato dal datore di lavoro, ma bensì in modo diretto e personale. Inoltre, bisogna inoltre tenere presente la figura del preposto di fatto, cioè quella persona che anche se non espressamente nominata e/o formata, assumendo anche solo una minima posizione di supremazia rispetto ad altre, può essere identificato come tale a fronte di un infortunio o di un’ispezione.

 

Come comportarsi allora?

E’ chiaro che in un’azienda complessa, dotata di molti lavoratori, la necessità di identificare, formare e nominare dei preposti è fondamentale per riuscire ad avere un controllo ben strutturato, mentre nelle piccole aziende, in cui è realmente il datore di lavoro che svolge la funzione di controllo dei lavoratori in modo diretto, la sua identificazione può risultare inutile e superflua.

 

La funzione documentale nell’identificazione del preposto

Se tutto avviene secondo un giusto criterio, l’identificazione del preposto compare in modo evidente nel Documento di Valutazione dei Rischi, sia nell’organigramma che nella sezione delle nomine, assieme a quelle degli addetti alle emergenze. Ma spesso capita di trovare nel mansionario/organigramma indicazioni meno esplicite, che però possono ricondurre alla tematica dei preposti; alcuni esempi possono essere:

  • addetto al coordinamento e al controllo della squadra di lavoro;
  • referente per le attività di …;
  • responsabile di reparto.