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Il rischio amianto

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Anni fa l’amianto è stato un materiale “innovativo” in quanto era estremamente versatile e a basso costo, con svariate applicazioni industriali, grazie alle caratteristiche coibenti e fonoassorbenti. A causa dell'elevato rischio per la salute, in seguito all'esposizione alle fibre, il suo impiego è stato vietato attraverso una specifica Legge del 1992, ma attualmente sono ancora presenti sul territorio lastre per la copertura di edifici, tubature e coibentazioni, che contengono fibre di amianto. Tali materiali, continuano a costituire un rischio per la salute nel momento in cui la loro compattezza viene compromessa in seguito ad usura o all'esposizione prolungata ad agenti atmosferici, con il conseguente più probabile rilascio di fibre.

 

L’amianto nei luoghi di lavoro 

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, tutte le aziende che oggi utilizzano amianto in modo indiretto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, sono obbligate ad inviare con cadenza annuale, una relazione tecnica alle Regioni e alle ATS territorialmente competenti, contenente:

  • i quantitativi e le caratteristiche dei materiali contenti amianto;
  • i rifiuti di amianto oggetto delle attività di bonifica e di smaltimento;
  • le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

 

Amianto e obblighi del datore di lavoro

Al datore di lavoro, è richiesto di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto nei luoghi di lavoro; è inoltre richiesta una specifica valutazione dei rischi connessa a tale presenza, al fine di stabilire il grado di esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Eventuali lavori di demolizione e/o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da soggetti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la bonifica dei materiali contenenti amianto ai sensi dell'articolo 212 del d.lgs. n.152/2006.