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Organizzazione eventi pubblici: nuove indicazioni?!

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Abbiamo già visto in precedenza come prima di ogni evento o manifestazione pubblica, è necessario pianificare e programmare delle misure di prevenzione e protezione efficaci, al fine di contenere potenziali situazioni di pericolo. L’applicazione delle norme definite nel corso del 2017, hanno reso la “vita difficile” specialmente agli organizzatori poco strutturati e/o per gli eventi o manifestazioni non particolarmente significativi; a fronte di ciò il 18 luglio scorso, il Ministero dell’Interno ha deciso di snellire le procedure organizzative. Vediamo in che modo.

 

Le modifiche sulle procedure

La prima differenza che possiamo rilevare, è quella di non trovare più la tabella di valutazione del rischio, all’esito della quale si dovevano definire azioni più o meno gravose in relazione alla specifica situazione. La seconda differenza che possiamo rilevare è che per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, ma aventi i requisiti di cui ai punti 1 e 2 sotto riportati:

1.  Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;

2.  Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96.

La terza differenza è quella sul numero complessivo degli operatori di sicurezza addetti a tali funzioni, che non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

Ulteriori riflessioni ed indicazioni minori, le troviamo anche per:

  • la capienza dell’area della manifestazione;
  • la definizione del piano di emergenza e la possibilità di comunicazione con il pubblico;
  • i percorsi di accesso e di deflusso all’area della manifestazione;
  • la suddivisione delle aree in settori, per le manifestazioni con importante afflusso di persone.