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Privacy e Covid-19: la rilevazione della temperatura

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In questo periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione nel nostro paese del virus Covid-19, meglio conosciuto anche come “Coronavirus”,si sta sviluppando un grosso dibattito in merito alle misure da adottare per contrastare e prevenire il contagio, in particolare modo nei luoghi di lavoro, dibattito che ha portato all’emanazione da parte del Governo del protocollo del 14 marzo 2020.

Detto Protocollo, con riferimento all’ingresso nei luoghi di lavoro, prevede la possibilità di sottoporre i lavoratori al controllo della temperatura corporea, che se risultasse essere superiore ai 37,5 gradi, consente al datore di lavoro di vietare l’accesso ai luoghi di lavoro.

Come si concilia questa misura del protocollo con la privacy del lavoratore e quali sono gli accorgimenti da doversi adottare?

La temperatura corporea ai fini della privacy, risulta essere un dato personale relativo alla salute a cui la normativa del Gdpr attribuisce una protezione assai elevata;

E’ necessario dunque trattare questo dato nella maniera più attenta possibile in termini di rilevazione, gestione e conservazione.

Dunque la rilevazione dovrà avvenire da parte di soggetti che siano stati preventivamente autorizzati dal titolare del trattamento mediante apposita autorizzazione ad hoc;

Quanto al lavoratore, questo dovrà essere informato relativamente al trattamento del dato ricevendo idonea informativa, da potersi effettuare anche oralmente.

Il dato potrà essere registrato su apposito supporto cartaceo o elettronico, solo nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37,5 gradi, al fine di giustificare l’allontanamento del lavoratore dai luoghi di lavoro e la comunicazione al medico aziendale o personale del lavoratore.

È poi lecito da parte del datore di lavoro chiedere informazioni aggiuntive al lavoratore in merito a contatti che questo possa aver avuto con altre persone che presumibilmente potrebbero essere infette, ma senza approfondire in merito alla identità delle stesse.

Quanto ai tempi di conservazione delle informazioni raccolte, viene ragionevolmente stabilito che i dati debbano essere conservati fino al termine della emergenza sanitaria in atto, che al momento non viene ancora definita in modo chiaro e certo da parte delle autorità nazionali.