E’ fondamentale chiarire fin da subito che il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ha la funzione di alta vigilanza e coordinamento tra le diverse ditte operanti in cantiere non il costante e puntuale controllo del cantiere, passo dopo passo; tale funzione deve essere ricoperta dai preposti, dai dirigenti o dai datori di lavoro delle ditte esecutrici. Chiarito ciò, dovrebbe essere abbastanza ovvio e scontato, che se la causa dell’infortunio accorso in un cantiere, deriva da una mancanza non imputabile alla vigilanza o al coordinamento, il CSE non debba essere in nessun modo condannato. Lo stesso concetto deve essere esteso anche ai semplici controlli periodici da parte degli enti preposti.
Il CSE, come tutte le figure della sicurezza, ha dei compiti ben precisi e delle conseguenti responsabilità. Il suo operato, deve però essere accertato dagli organi di vigilanza e questo può essere effettuato abbastanza rapidamente, nel seguente modo:
Non sempre però questo sistema molto semplice, chiaro e rapido, viene utilizzato: ecco allora che il coordinatore “furbetto” che svolge in modo sommario l’attività del CSE, rischia di confondersi con quello che invece presta molta più attenzione e la svolge con il massimo impegno, fino a quando però non si incappa in problemi più seri, il cui esito dipende proprio dall’operato del CSE.