Richiesta verifica periodica attrezzature di lavoro
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Come ormai sappiamo, gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, sono in carico al Datore di Lavoro (DL); anche per quanto riguarda le verifiche periodiche dei macchinari ed attrezzature di lavoro non ci sono eccezioni. Di seguito, prenderemo in considerazione:
- gli apparecchi di sollevamento;
- le attrezzature in pressione.
Classificazione degli apparecchi di sollevamento
Tali attrezzature, si suddividono in tre gruppi:
1) Gruppo SC – sollevamento materiali e idroestrattori a forza centrifuga, che a loro volta si dividono in:
2) Gruppo SP - sollevamento persone, che a loro volta si suddividono:
- Scale aeree ad inclinazione variabile;
- PLE (piattaforme di lavoro elevabili) ad azionamento motorizzato ed a sviluppo verticale azionati a mano;
- Ponti sospesi e relativi argani;
- PLAC (piattaforme autosollevanti su colonne);
- Ascensori e montacarichi da cantiere.
Classificazione delle attrezzature in pressione
Anche le attrezzature in pressione si suddividono in sottocategorie:
Gruppo GVR - gas, vapore, riscaldamento, che a loro volta si suddividono:
- Recipienti con fluidi p> 0,5 bar;
- Generatori di vapore d’acqua, di acqua surriscaldata;
- Tubazioni contenenti gas, vapore e liquidi;
- Generatori di calore (impianti di riscaldamento con P>116 kW);
- Forni per industrie chimiche ed affini;
- Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi – D.Lgs n.93/2000).
Istruzioni per l’effettuazione delle verifiche periodiche
L’iter che il Datore di Lavoro deve seguire, a far data dall’acquisto di un’attrezzatura di lavoro di cui sopra, è il seguente:
- acquisto dell’attrezzatura;
- comunicazione di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente;
- l’INAIL invia al Datore di Lavoro un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura;
- alla scadenza della prima periodicità di verifica (almeno 60 giorni prima dello scadere del termine per l’esecuzione della Prima Verifica Periodica, stabilito dall’All. VII D. L.gs. n.81/2008 in funzione della tipologia dell’attrezzatura), il Datore di Lavoro trasmette la richiesta di verifica all’INAIL;
- o l’INAIL effettua la prima verifica entro i 60 giorni dalla richiesta, oppure il DL deve rivolgersi ad un altro soggetto abilitato dando informazione all’INAIL;
- almeno 30 giorni prima della scadenza delle successive verifiche, il DL provvede ad inoltrare la richiesta di verifica all’ASL territorialmente competente;
- o l’ASL effettua la verifica entro 30 giorni dalla richiesta, oppure il DL deve rivolgersi ad un altro soggetto abilitato dando informazione all’ASL.
Lo stesso iter, dovrà essere mantenuto nel corso degli anni, per tutte le attrezzature di lavoro soggette.