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DPI: ecco il nuovo regolamento europeo

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Il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo (2016/425) relativo ai Dispositivi di Protezione Individuali, dovrà essere applicato a partire dal 21 aprile 2018; tale Regolamento ha pertanto modificato l’attuale Decreto Legislativo 475/1992, soprattutto dal punto di vista della suddivisione in categorie. Ma le novità non sono finite; è previsto un ulteriore aggiornamento del Regolamento, anche in riferimento al tema sanzionatorio, che dovrebbe avvenire indicativamente entro il 21 novembre 2018.

 

Le nuove categorie di DPI

Rimangono sempre tre le categorie dei DPI, ma cambiano i contenuti di queste categorie.

- DPI di 1° categoria, sono tutti quelli che proteggono il lavoratore da: “lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50 °C, lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole) e condizioni atmosferiche di natura non estrema”;

- DPI di 3° categoria, sono tutti quelli che proteggono il lavoratore esclusivamente dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili relativamente a: “sostanze e miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C, ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore, cadute dall’alto, scosse elettriche e lavoro sotto tensione, annegamento, tagli da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo”.

- DPI di 2° categoria, sono quelli che proteggono i lavoratori da “rischi diversi da quelli elencati nelle categorie 1° e 3°”.

 

Aspetti aggiuntivi precedentemente non delineati

Oltre alla nuova suddivisione dei DPI, sono stati definiti altri aspetti fino ad oggi non delineati:

- le caratteristiche degli “Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili” (es.: giacche per motociclisti);

- le istruzioni e informazioni del fabbricante, quali il riferimento al presente nuovo regolamento, i riferimenti alle altre pertinenti norme utilizzate, i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate, l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE e il fatto che le informazioni di cui ai precedenti punti non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI;

- la definizione dei dispositivi conduttori per i lavori sotto tensione.