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Il lavoro notturno

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Per lavoro notturno si intende quel “periodo notturno” di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; ad esempio, è considerato lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6 oppure tra le 22 e le 5. Tutti i Datori di Lavoro, hanno l’obbligo di redigere una valutazione dei rischi specifica per il lavoro notturno, indicando tutte le prescrizioni e le misure di prevenzione e protezione necessarie, per preservare al meglio la salute dei lavoratori.  A fronte di ciò, la normativa ha definito delle limitazioni: vediamo in cosa consistono.

 

Le limitazioni del lavoro notturno

In genere, l’orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore; tale limite in alcuni casi può essere derogato, per brevi periodi e motivi validi e sostenibili. Esistono però altre limitazioni per il lavoro notturno, quali:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • i genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il dodicesimo anno di età;
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  • la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Resta comunque la possibilità che, i contratti collettivi possono stabilire altre categorie di soggetti esclusi.

 

Lavoro notturno e trattamento economico

Il lavoratore notturno ha diritto a una maggiorazione retributiva così definita:

- per il lavoro non compreso in turni: 40%

- per il lavoro a turni: 30%.

Tali percentuali vengono calcolate sulla retribuzione mensile di fatto: minimo + ex indennità di contingenza (è un elemento della retribuzione che ha il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita) + scatti di anzianità + superminimi (un aumento retributivo, che può essere attribuito singolarmente o collettivamente e che costituisce un incremento rispetto ai minimi contrattuali) + aumenti individuali diviso 173.