Per lavoro notturno si intende quel “periodo notturno” di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; ad esempio, è considerato lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6 oppure tra le 22 e le 5. Tutti i Datori di Lavoro, hanno l’obbligo di redigere una valutazione dei rischi specifica per il lavoro notturno, indicando tutte le prescrizioni e le misure di prevenzione e protezione necessarie, per preservare al meglio la salute dei lavoratori. A fronte di ciò, la normativa ha definito delle limitazioni: vediamo in cosa consistono.
Le limitazioni del lavoro notturno
In genere, l’orario di lavoro notturno non può superare le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore; tale limite in alcuni casi può essere derogato, per brevi periodi e motivi validi e sostenibili. Esistono però altre limitazioni per il lavoro notturno, quali:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- i genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il dodicesimo anno di età;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
Resta comunque la possibilità che, i contratti collettivi possono stabilire altre categorie di soggetti esclusi.
Lavoro notturno e trattamento economico
Il lavoratore notturno ha diritto a una maggiorazione retributiva così definita:
- per il lavoro non compreso in turni: 40%
- per il lavoro a turni: 30%.
Tali percentuali vengono calcolate sulla retribuzione mensile di fatto: minimo + ex indennità di contingenza (è un elemento della retribuzione che ha il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita) + scatti di anzianità + superminimi (un aumento retributivo, che può essere attribuito singolarmente o collettivamente e che costituisce un incremento rispetto ai minimi contrattuali) + aumenti individuali diviso 173.