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Il responsabile dei lavori

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Chi è il responsabile dei lavori in un cantiere edile

Il Responsabile dei Lavori all’interno di un cantiere è il Committente. In modo del tutto discrezionale, il committente può decidere di nominare come Responsabile dei Lavori, una figura esterna, in grado di rivestire il suo ruolo in modo competente e diligente, assumendosi di conseguenza anche tutte le relative responsabilità civili e penali previste dagli art. 90 e 100 del testo unico sulla sicurezza. All’interno degli Enti Pubblici, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). E’ inoltre possibile che, il Responsabile dei Lavori possa essere anche il successivo Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
 

Chi nomina il responsabile dei lavori

Come precedentemente accennato, il Committente è la persona che può decidere, selezionare e nominare il Responsabile dei Lavori. La giurisprudenza ci insegna che, affinché la nomina possa rendere totalmente “immune” il Committente, è necessario che lo stesso preveda la delega dei poteri di spesa e l’elenco dettagliato degli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche. 

 

Cosa fa il responsabile dei lavori

Abbiamo già visto in altri precedenti articoli, quali sono i compiti del Committente / Responsabile dei Lavori; di seguito proviamo nuovamente a sintetizzarli:

  • in fase di progettazione dell’opera, collabora nelle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, pianifica l’esecuzione dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro in condizioni di sicurezza, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
  • nei casi previsti, nomina il Coordinatore della Sicurezza e valuta il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il relativo Fascicolo Tecnico dell’opera;
  • seleziona e comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
  • verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII; 
  • in corso d’opera autorizza eventuali subappalti e/o vieta eventuali prestazioni di mano d’opera da parte di lavoratori autonomi;
  • valuta ed autorizza eventuali proposte di Associazione Temporanea di Imprese, con le modalità ed in relazione ai lavori da eseguire.
 

Quando nominare il responsabile dei lavori

Non esiste una vera e propria “regola” da seguire, per determinare se nominare o meno il Responsabile dei Lavori. Possiamo però definire alcuni aspetti da considerare nella valutazione:

  • la complessità dell’opera;
  • il numero delle ditte da coinvolgere nei lavori;
  • il numero delle persone che compongono il Committente (come ad esempio più soggetti privati o più soci all’interno delle società di persone o di capitali);
  • le competenze, la capacità tecnica e di valutazione del Committente.