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Sicurezza delle coperture

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Secondo gli ultimi dati forniti dall’INAIL, il 65% degli infortuni causati dalla caduta dall’alto è riconducibile alle attività di cantiere e più precisamente:

  • il 30% circa sono connessi a cadute da coperture;
  • il 24% circa derivano da cadute da ponteggi, trabattelli, scale portatili e altre attrezzature simili;
  • il 16% circa derivano da porzioni di edificio non protette, come ad esempio balconi, terrazzi, aperture nel vuoto, parapetti non adeguati;
  • il 6% circa derivano invece da cadute da macchine per il sollevamento.

 

Cadute dall’alto e responsabilità

Ancora una volta sottolineiamo come il Committente riveste una funzione fondamentale per quanto concerne l’affidamento dei lavori, tanto che la Cassazione ci conferma che, "chi affida lavori assume la qualifica di committente …… e deve appurare se il lavoratore abbia effettivamente le competenze tecniche per eseguire le opere convenute nonché fornire al lavoratore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e predisporre le opportune misure di protezione prevenzione dei rischi cui lo stesso sarebbe stato esposto in ragione dell'attività lavorative da svolgere”.

Ma anche il risparmio di spesa potrebbe rivelarsi un problema: 

  • il tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse dell'ente appaltante per l’utilizzo di un’attrezzatura non conforme (trabattello non correttamente ancorato), con corrispondente risparmio di spesa;
  • anche il mancato coordinamento tra due aziende presenti sul posto viene ritenuto un vantaggio per l'ente in quanto la predisposizione di una procedura avrebbe comportato un allungamento dei tempi di realizzazione dei lavori ed un aumento di costi.

 

Le responsabilità del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Un esempio di condanna di un CSE a causa di un infortunio accorso ad un lavoratore, è stata delineata a seguito di:

  • lavoratore salito sul tetto di un edificio è formato da lastre di eternit è precipitato a terra per rottura di una lastra;
  • il PSC prevedeva parapetti e cinture di sicurezza; 
  • il POS prevedeva ponteggi, parapetti e sistemi di ancoraggio individuali;
  • il piano di rimozione dell’amianto, trasmesso all'organo di vigilanza prevedeva invece due PLE.